L'avvocato nominato in sostituzione di un collega che non comunica al precedente difensore la nuova scelta del cliente è passibile di sanzione disciplinare. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19401 depositata il 9 settembre 2009 che ha confermato l'avvertimento inflitto a un avvocato.
Quest'ultimo, dopo la nomina in sostituzione, non aveva avvertito il collega creando disagi anche al cliente in quanto i documenti erano in possesso del precedente avvocato.
La Corte di Cassazione ha precisato che la comunicazione deve essere effettuata in tempi ragionevolmente congrui rispetto all'assunzione dell'incarico.
Si tratta di un atto obbligatorio, ha chiarito il Supremo Collegio, in quanto la conoscenza acquisita o acquisibile indirettamente dal professionista sostituito non esime il nuovo difensore dalla comunicazione dal momento che la norma che la dispone non è posta «per soddisfare un interesse particolare del legale sostituito», bensì a beneficio dell'intera avvocatura a che ogni suo componente mantenga nei rapporti con i colleghi un comportamento improntato al principio di lealtà indicato nel codice deontologico e, soprattutto, per evitare che il cliente possa avere dei danni nella gestione della controversia dovuti al ritardo nel passaggio delle consegne.