Il giudice non ha l'obbligo di tradurre la sentenza delibanda redatta in latino.

Per le sentenze in latino della Signatura Apolistica non esiste per il giudice ''l'obbligo della traduzione nella lingua italiana''.
Con la sentenza n. 19808 del 15 settembre 2009, la I Sezione civile della Corte di Cassazione, occupandosi di un caso di delibazione di una sentenza eccelesiastica che ha dichiarato la nullita' di un matrimonio di una coppia con un figlio a causa dell'immaturita' del coniuge, ha statuito che il giudice ha ''la facolta' di disporre la traduzione della sentenza in latino per il caso in cui non conosca la lingua, ovvero sia insorta controversia tra le parti sul significato di determinate espressioni' ma non sussiste alcun obbligo. Del caso si è occupata la Cassazione in conseguenza della opposizione alla delibazione che la moglie intendeva far valere innanzi ai giudici di legittimità per il vizio della mancata traduzione in italiano del testo latino della sentenza dell'Autorità Ecclesiastica che aveva annullato le nozze, dopo ventidue anni, a causa di un ''grave difetto di discrezione e di giudizio'' del marito.