Martedì 30 dicembre 2014
Dal 1 gennaio 2015 il saggio degli interessi legali è dello 0,50 per cento. Interessi moratori per tutti i ritardati pagamenti all'8,15 per cento.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
Con decreto dell'11 dicembre scorso (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 290 del 15.12.2014) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, la misura del saggio degli interessi legali dello 0,50 per cento a decorrere dal nuovo anno 2015, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e considerato il tasso di inflazione registrato per l'anno 2014.
Gli interessi legali, che maturano su tutte le somme dovute, per il caso in cui le parti non ne abbiano determinato la misura, viene, dunque, ridotto dall'attuale 1 per cento allo 0,50 per cento.
Per tutti i ritardati pagamenti, invece, a decorrere dall'introduzione di un procedimento giudiziale di cognizione (ordinario, sommario od arbitrale), in virtù del neo-introdotto quarto comma dell'art. 1284 c.c. (leggi l'articolo pubblicato il 17 novembre scorso) sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, attualmente fissata nell' 8,15 % (8 % ex dlt 192/2012 + 0,15 tasso di riferimento BCE) in luogo del saggio legale, da ultimo fissato appunto nello 0,50 % (D.M. 11.12.2014), sempre che le parti non abbiano determinato una diversa misura.