E' responsabile per la illegittima levata di protesto il notaio che non abbia verificato la conformità della firma di traenza allo specimen.

Indubbiamente il notaio è tenuto ad osservare nell’esercizio della sua professione la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto ex art. 1176 secondo comma del codice civile. Nel caso in giudizio si esula dalla previsione dell’art. 2236 del codice civile, dettata unicamente in materia si soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, escludendosi solo in tale ipotesi la colpa lieve del professionista. Infatti il controllo e la verifica di conformità allo specimen e di corrispondenza della firma di traenza del correntista rientrano nei doveri di normale attenzione e diligenza del notaio, soprattutto laddove, ictu oculi, sia facilmente accertabile la diversità di sesso tra il titolare del conto corrente, il firmatario dell’assegno e il soggetto contro il quale viene elevato il protesto, avendo il notaio il potere/dovere di chiedere, nei casi dubbi, i chiarimenti opportuni alla banca trattaria che ha indicato i nominativi dei soggetti da protestare.
Tribunale di Napoli - Sez. dist. di Marano, Giudice Unico Dott. Persico, Sentenza 6.04.2007