Venerdì 11 dicembre 2015
E' illegittimo lo sciopero senza determinazione dei tempi e delle modalità di esercizio.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 24653 del 3 dicembre 2015, ribaltando la decisione dei giudici di merito, ha dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire del datore di lavoro a far accertare la illegittimità dello sciopero proclamato, negata dai giudici del merito toscani, ed ha, di poi, statuito la illegittimità dello sciopero le cui modalità di esecuzione erano rimesse totalmente ai singoli interessati, senza una loro predeterminazione, anch'essa esclusa nei precedenti gradi di giudizio.
Il caso nasce dal comunicato circa la proclamazione di uno sciopero di una R.S.U. dal seguente tenore: "Le forme di lotta saranno così svolte: Sciopero da oggi 1.10.2007 a oltranza per ogni giorno lavorativo per l'intera giornata all'interno del quale ogni lavoratore potrà aderire come, quanto e quando riterrà più opportuno".
Il giudice di appello aveva ritenuto corretta la decisione del primo giudice circa la carenza di interesse attuale alla decisione giudiziale in merito alla richiesta formula dalla datrice di lavoro ed ha, altresì, aggiunto che non era posta in dubbio la collettività della indizione dell'astensione dal lavoro essendo le modalità di attuazione di uno sciopero in siffatta maniera proclamato non dissimili da quelle del cosiddetto sciopero a singhiozzo o a scacchiera. Tanto, precisando, che un'azione di accertamento della legittimità dello sciopero era ammissibile solo se diretta ad accertare il superamento dei limiti interni ed esterni allo stesso diritto di sciopero con la conseguenza che una domanda di mero accertamento rispetto alla quale non veniva dedotta alcuna violazione dei diritti datoriali finiva con il tradursi alla richiesta giudiziale di un parere non ammessa dall'ordinamento.
Il giudice di legittimità ha censurato la pronuncia del merito sotto entrambi i profili.
La Corte ha osservato che a fronte della proclamazione dello sciopero da attuarsi con le incontestate indicate modalità non poteva non sussistere il diritto della parte datoriale a sentir accertare la legittimità o meno della suddetta forma di astensione dal lavoro ai fini della sua riconducibilità nell'alveo del diritto di sciopero tutelato dall'art. 40 della Costituzione che, come ben noto, non ha altri limiti, attesa la genericità della sua nozione costituzionale e la mancanza di una legge attuativa di tale diritto, se non quelli di rispetto del diritto alla vita e all'incolumità personale e della libertà dell'iniziativa economica, ribadendo, dunque, l'orientamento di legittimità secondo cui l'accertamento va condotto dal giudice caso per caso in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti i richiamati diritti alla vita, all'incolumità delle persone e all'integrità degli impianti produttivi.
La Corte ha conseguente concluso per la evidente sussistenza dell'interesse ad agire del datore di lavoro con la proposizione della sua domanda di accertamento decidendo la causa nel merito ex art. 384 c.p.c..
Il giudice di legittimità ha esposto che il diritto del datore di lavoro alla libertà di iniziativa economica, la cui tutela resta limitata alla salvaguardia dell'organizzazione aziendale, intesa come struttura finalizzata al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della produzione e del mercato, rappresentava nella fattispecie l'unico limite esterno al diritto di sciopero da verificare a fronte di una forma di protesta che, per le particolari modalità con le quali era stata annunziata, non consentiva alla parte datoriale di organizzarsi in anticipo per sopperire alle improvvise carenze di personale che quel tipo di astensione avrebbe comportato nei diversi reparti, con tutti i danni che ne sarebbero derivati, dal momento che era stata rimessa ai singoli lavoratori la facoltà di decidere quando astenersi dal lavoro e per quanto tempo.
La Corte ha, quindi, riconosciuto che, attraverso l'attuazione di uno sciopero le cui modalità di esecuzione erano rimesse totalmente ai singoli interessati senza predeterminazione, la datrice di lavoro era seriamente esposta ai pregiudizi derivanti dall'impossibilità di prevenire i rischi sulla produttività aziendale e che quelle particolari modalità di attuazione della proclamata astensione dal lavoro esorbitavano dai limiti interni ed esterni del diritto di sciopero snaturandone la forma e le finalità tipicamente collettive e ponendo in serio pericolo la produttività e l'organizzazione gestionale dell'azienda.
Vai alla sentenza della Corte di Casazione 3 dicembre 2015 n. 24653
Il caso nasce dal comunicato circa la proclamazione di uno sciopero di una R.S.U. dal seguente tenore: "Le forme di lotta saranno così svolte: Sciopero da oggi 1.10.2007 a oltranza per ogni giorno lavorativo per l'intera giornata all'interno del quale ogni lavoratore potrà aderire come, quanto e quando riterrà più opportuno".
Il giudice di appello aveva ritenuto corretta la decisione del primo giudice circa la carenza di interesse attuale alla decisione giudiziale in merito alla richiesta formula dalla datrice di lavoro ed ha, altresì, aggiunto che non era posta in dubbio la collettività della indizione dell'astensione dal lavoro essendo le modalità di attuazione di uno sciopero in siffatta maniera proclamato non dissimili da quelle del cosiddetto sciopero a singhiozzo o a scacchiera. Tanto, precisando, che un'azione di accertamento della legittimità dello sciopero era ammissibile solo se diretta ad accertare il superamento dei limiti interni ed esterni allo stesso diritto di sciopero con la conseguenza che una domanda di mero accertamento rispetto alla quale non veniva dedotta alcuna violazione dei diritti datoriali finiva con il tradursi alla richiesta giudiziale di un parere non ammessa dall'ordinamento.
Il giudice di legittimità ha censurato la pronuncia del merito sotto entrambi i profili.
La Corte ha osservato che a fronte della proclamazione dello sciopero da attuarsi con le incontestate indicate modalità non poteva non sussistere il diritto della parte datoriale a sentir accertare la legittimità o meno della suddetta forma di astensione dal lavoro ai fini della sua riconducibilità nell'alveo del diritto di sciopero tutelato dall'art. 40 della Costituzione che, come ben noto, non ha altri limiti, attesa la genericità della sua nozione costituzionale e la mancanza di una legge attuativa di tale diritto, se non quelli di rispetto del diritto alla vita e all'incolumità personale e della libertà dell'iniziativa economica, ribadendo, dunque, l'orientamento di legittimità secondo cui l'accertamento va condotto dal giudice caso per caso in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti i richiamati diritti alla vita, all'incolumità delle persone e all'integrità degli impianti produttivi.
La Corte ha conseguente concluso per la evidente sussistenza dell'interesse ad agire del datore di lavoro con la proposizione della sua domanda di accertamento decidendo la causa nel merito ex art. 384 c.p.c..
Il giudice di legittimità ha esposto che il diritto del datore di lavoro alla libertà di iniziativa economica, la cui tutela resta limitata alla salvaguardia dell'organizzazione aziendale, intesa come struttura finalizzata al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della produzione e del mercato, rappresentava nella fattispecie l'unico limite esterno al diritto di sciopero da verificare a fronte di una forma di protesta che, per le particolari modalità con le quali era stata annunziata, non consentiva alla parte datoriale di organizzarsi in anticipo per sopperire alle improvvise carenze di personale che quel tipo di astensione avrebbe comportato nei diversi reparti, con tutti i danni che ne sarebbero derivati, dal momento che era stata rimessa ai singoli lavoratori la facoltà di decidere quando astenersi dal lavoro e per quanto tempo.
La Corte ha, quindi, riconosciuto che, attraverso l'attuazione di uno sciopero le cui modalità di esecuzione erano rimesse totalmente ai singoli interessati senza predeterminazione, la datrice di lavoro era seriamente esposta ai pregiudizi derivanti dall'impossibilità di prevenire i rischi sulla produttività aziendale e che quelle particolari modalità di attuazione della proclamata astensione dal lavoro esorbitavano dai limiti interni ed esterni del diritto di sciopero snaturandone la forma e le finalità tipicamente collettive e ponendo in serio pericolo la produttività e l'organizzazione gestionale dell'azienda.
Vai alla sentenza della Corte di Casazione 3 dicembre 2015 n. 24653