MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LE SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA NON SONO DOVUTE IN CASO DI MANCATO ACCORDO AL PRIMO INCONTRO.

Lunedì 2 febbraio 2015

Mediazione obbligatoria: le spese di avvio della procedura non sono dovute in caso di mancato accordo al primo incontro.


La prima sezione civile del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Pres. Tosti - Est. Bottiglieri) ha depositato, il 23 gennaio 2015, la sentenza n. 1351, con cui, rilevato il contrasto tra le disposizioni novellate del decreto legislativo n. 28/2010 e quelle regolamentari di cui al decreto ministeriale n. 180/2010, ha dichiarato l'annullamento dell'obbligo di pagamento in favore dell'organismo di mediazione delle spese di avvio della procedura di mediazione obbligatoria (€ 40,00 per le liti sino a 250.000,00 ed € 80,00 per quelle di valore superiore) in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro.

In particolare, il Giudice amministrativo per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dall'Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) che, in sede di motivi aggiunti, successivamente proposti a seguito delle modifiche introdotte, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, al decreto legislativo n. 28/2010, istitutivo della mediazione obbligatoria, ad opera del decreto legge "del fare" (n. 69/2013, convertito con la legge n. 98/2013), ha rilevato il contrasto tra il novellato art. 17, V-ter comma, del d.lgs. 28/2010, secondo cui "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione" e i commi II e IX dell'art. 16 del decreto ministeriale 180/2010 che stabiliscono che "per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamate alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo" (comma II) e che "le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà" (comma IX).

La prima sezione del TAR Lazio rilevato l'evidente contrasto di tali disposizioni regolamentari con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo, ha accolto la censura ed annullato, con efficacia immediatamente esecutiva, i commi II e IX dell'art. 16 del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010 adottato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Vai alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 23 gennaio 2015 n. 1351