HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI DA ILLECITO ENDOFAMILIARE IL FIGLIO NATURALE TRASCURATO DAL GENITORE.

Lunedì 23 febbraio 2015

Ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali da illecito endofamiliare il figlio naturale trascurato dal genitore.


La Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Civile, con la sentenza n. 3079 depositata il 16 febbraio 2015, ha statuito che, in ipotesi di filiazione naturale giudizialmente accertata, oltre al diritto ineludibile al mantenimento decorrente sin dalla nascita per il solo fatto di essere stati generati e prescindente da qualsiasi domanda per il periodo, appunto, anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, sussiste, altresì, il diritto del figlio naturale al risarcimento dei danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c., per l'illecito endofamiliare derivante, in caso di disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione determinando la lesione di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano, nella carta costituzionale (in particolare artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e di tutela.

Nella specie, la Corte Suprema ha confermato la decisione dei giudici di merito di condanna al risarcimento della somma di euro 50.000,00 degli eredi (moglie e figlia) del genitore della figlia naturale, giudizialmente accertata, ritenuto responsabile di inadempimento dei doveri genitoriali.


Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 16 febbraio 2015 n. 3079