ELEZIONI FORENSI: LE NUOVE REGOLE DEL VOTO.

Venerdì 13 febbraio 2015

Elezioni forensi:

le nuove regole del voto.


Il regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, entrato in vigore il 25 novembre scorso (D.M. 10.11.2014 n. 170), presenta quali principali novità il voto di lista e l'ingresso, nelle modalità elettive dei componenti del Consiglio dell'Ordine, del principio della tutela della rappresentanza di genere con la previsione normativa della composizione del Consiglio nella misura di almeno un terzo per il genere meno rappresentato.

Il principio deve risultare applicato sia nella formazione delle liste, sia nelle modalità di espressione di voto e sia, infine, nella definitiva proclamazione degli eletti che hanno ricevuto il maggior numero voti.

Le candidature possono essere individuali oppure in seno ad una lista. Le liste possono essere formate dal numero corrispondente a quello dei componenti il Consiglio da eleggere solo nell'ipotesi in cui rispettino il principio di tutela del genere meno rappresentato. Quindi prevedendo un numero di candidati che rispecchi la proporzione di genere due terzi - un terzo.

Nel caso in cui la lista non rispecchi tale proporzione essa non potrà indicare un numero di candidati superiore ai due terzi del numero complessivo dei componenti il Consiglio da eleggere.

Anche la modalità di espressione del voto deve osservare il principio in discorso ed, invero, è particolarmente complessa per chi voglia discostarsi dalle liste. 

Premesso che è possibile indicare un numero massimo di preferenze pari al numero di componenti del Consiglio da eleggere e che è possibile votare candidati appartenenti anche a liste diverse o frutto di candidature individuali, l'avvocato elettore avrà tre specifiche possibilità di espressione del proprio voto a pena di nullità della scheda:

 - "il voto di lista" (l'elettore indica solo la lista ed il suo voto sarà attribuito a ciascun componente la lista);

 - "il voto di genere" (l'elettore indica il nome dei candidati da lui scelti rispettando la proporzione di genere due terzi - un terzo ed esprimendo un numero di preferenze superiore ai due terzi e sino a quello massimo consentito);

 - "il voto non vincolato" (l'elettore indica il nome dei candidati da lui scelti non rispettando la proporzione di genere due terzi - un terzo ed esprimendo un numero di preferenze massimo corrispondente ai due terzi dei componenti il Consiglio da eleggere).

Chiuse le operazioni di spoglio dei voti, si fa luogo alla compilazione della prima graduatoria formata da un numero di candidati pari a quello dei componenti il Consiglio da eleggere nell'ordine delle preferenze ricevute. Ove tale graduatoria non rispecchi la proporzione di genere due terzi - un terzo, fatto luogo ad una seconda graduatoria, formata dai candidati del genere meno rappresentato nella prima e non già presenti in questa, secondo l'ordine del numero di preferenze ricevute, i candidati del genere più rappresentato rientranti nella prima graduatoria col minor numero di voti ricevuti sono sostituiti dai candidati della seconda graduatoria del genere meno rappresentato col maggior numero di voti sino a compensazione del terzo residuo.
   
La proclamazione degli eletti rispecchierà la proporzione di genere due terzi - un terzo.

Vai al Regolamento Elezioni Forensi D.M. 10 novembre 2014, n. 170