SPETTANO AL SOSTITUTO NOMINATO DAL GIUDICE LE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEL PROCESSO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45561, ha stabilito che è legittima la notificazione al legale nominato dal giudice in sostituzione di quello di fiducia che non si è presentato in udienza, di tutte le comunicazioni sulla difesa dell’imputato fino a quando l’avvocato incaricato dal cliente “non dichiari di riassumere personalmente” i diritti a lui riservati.




La Suprema Corte ha chiarito che “Qualora il difensore di fiducia dell’imputato non compaia all’udienza e venga sostituito ai sensi dell’art. 97 quarto comma del c.p.p., il nuovo difensore nominato dal giudice ha la qualifica di sostituto al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102 c.p.p., e conseguentemente assume ed esercita i diritti e i doveri della difesa fino a quando il difensore di fiducia non dichiari di riassumere personalmente, dalla data della comunicazione, l’effettivo esercizio di tali diritti e doveri; pertanto, fino all’adempimento di tale onere, l’avviso di fissazione del dibattimento e, in genere, ogni comunicazione o notificazione che riguardi la difesa dell’imputato spettano esclusivamente al sostituto”.