APPROVATA LA NUOVA LEGGE SULLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI.

Venerdì 27 febbraio 2015

Approvata la nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

Dopo anni di proposte, discussioni e dibattiti si è riusciti, lo scorso 24 febbraio, nell’impresa di superare i veti incrociati che hanno, da sempre, ostacolato l’approvazione di un’attività di riforma organica sulla responsabilità dei magistrati.
La vexata quaestio della responsabilità civile delle toghe, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, ha da sempre rappresentato un tema spinoso da affrontare e sul quale è sempre stato difficile intervenire, soprattutto per il timore degli stessi magistrati ad essere giudicati e condannati per i loro errori.
Per tali ragioni, la legge approvata ieri, per quanto preveda misure più morbide rispetto al famigerato “emendamento Pini”, che rischiò di passare in Parlamento pochi mesi fa, rappresenta comunque una vera e propria svolta, in quanto interviene su un argomento che era stato accantonato per lungo tempo e che, di fatto, aveva cristallizzato una sorta di “impunità togata”.
In effetti, eravamo fermi alla legge n. 117 del 13 aprile 1988, la c.d. legge Vassalli, approvata a seguito del referendum abrogativo della legge 497/88, con la quale si prevedeva il riconoscimento di un’azione giudiziaria contro le toghe, in caso di “dolo o colpa grave, nell’esercizio delle funzioni oppure conseguentemente a diniego di giustizia”.
Ma soprattutto la legge Vassalli prevedeva, a tutela della categoria, la c.d. “clausola di salvaguardia”, ex art. 2 co. 2, con la quale si stabiliva che “non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”.
La Camera dei Deputati, con comunicato diramato il 24 febbraio, ha reso noto l'approvazione in via definitiva della proposta di legge (C. 2738 e abb.) sulla responsabilità civile dei magistrati, riconoscendo più tutele ai cittadini, unitamente alla necessità di accrescere l'autorevolezza di chi giudica.
Il provvedimento si era reso necessario, da un lato, per porre il nostro Paese in regola con le direttive comunitarie in materia di giustizia ma, soprattutto, per porre un freno alle varie procedure di infrazione aperte contro l’Italia e terminate con sentenze di condanna.
Basti pensare alla causa C-224/01 cd. Köbler, alla causa C-173/03 Traghetti del Mediterraneo S.p.A., famosi casi giurisprudenziali di matrice comunitaria, con i quali la Corte Europea di Giustizia aveva fortemente criticato i sistemi di tutela contro gli errori dei giudici, nonché la stessa clausola di salvaguardia.

Ma entriamo brevemente nel merito del provvedimento, segnalando i punti principali della nuova legge.
1. Viene riconfermato il principio della responsabilità indiretta. Tale principio prevede che il cittadino sia tenuto a rivolgersi allo Stato, citandolo direttamente, per i danni derivanti dalla malagiustizia, con lo Stato che, a sua volta, è vincolato a rivalersi sul magistrato entro due anni dal risarcimento.
2. Si innalza la soglia economica di rivalsa del danno, che può arrivare fino alla metà dello stipendio annuale del magistrato oppure, se vi è dolo, l’azione di risarcimento è totale.
3. Viene eliminato il filtro di ammissibilità dei ricorsi, che si traduce nell’abolizione del controllo preliminare sull'ammissibilità della domanda di risarcimento, attraverso la valutazione della manifesta infondatezza, che spettava al Tribunale distrettuale.
4. Viene, inoltre, limitata la clausola di salvaguardia che esclude la responsabilità del magistrato: il magistrato non dovrà rispondere dell’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, ma si escludono da questo ambito di irresponsabilità i casi di dolo, di colpa grave e di violazione manifesta della legge e del diritto della UE.
5. Le fattispecie di colpa grave, oltre che per l’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente, si determina anche attraverso una violazione manifesta della legge e del diritto comunitario o attraverso il travisamento del fatto o delle prove.
6. Il travisamento rilevante è inteso come quello macroscopico ed evidente, che non richieda ulteriori approfondimenti interpretativi e valutativi.
7. Colpa grave sarà anche l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale al di fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.

Le nuove norme appaiono come più stringenti sui magistrati e, come era prevedibile, sono state immediatamente contestate dall'ANM che si è dichiarata subito pronta ad innalzare barricate ed ha indetto una mobilitazione che durerà l'intera settimana, con la sospensione dell'attività giudiziaria, con contestuale richiesta di un incontro con il Presidente della Repubblica, per sottolineare gli effetti di una legge, considerata dalle toghe, come frustrante e punitiva.
Tuttavia, ricordo a me stesso un dato empirico e non soggetto ad interpretazioni difformi: dall’approvazione delle legge Vassalli, ad oggi, sono solo 7 i ricorsi vinti dai cittadini contro i Magistrati.
In 27 anni di applicazione di tale normativa sono stati presentati solo 400 ricorsi per risarcimento, data la micidiale tagliola del filtro e, come detto, solo 7 - e ribadisco 7 – sono stati i provvedimenti che hanno riconosciuto ai cittadini un risarcimento per dolo o colpa grave dei magistrati.
I numeri parlano chiaro.