Venerdì 27 febbraio 2015
Dopo
anni di proposte, discussioni e dibattiti si è riusciti, lo scorso 24 febbraio,
nell’impresa di superare i veti incrociati che hanno, da sempre, ostacolato
l’approvazione di un’attività di riforma organica sulla responsabilità dei
magistrati.
Ma entriamo brevemente nel merito del provvedimento, segnalando i punti principali della nuova legge.
La
vexata quaestio della responsabilità civile delle toghe, nell’ambito
dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, ha da sempre rappresentato un tema
spinoso da affrontare e sul quale è sempre stato difficile intervenire,
soprattutto per il timore degli stessi magistrati ad essere giudicati e
condannati per i loro errori.
Per
tali ragioni, la legge approvata ieri, per quanto preveda misure più morbide
rispetto al famigerato “emendamento Pini”, che rischiò di passare in Parlamento
pochi mesi fa, rappresenta comunque una vera e propria svolta, in quanto
interviene su un argomento che era stato accantonato per lungo tempo e che, di
fatto, aveva cristallizzato una sorta di “impunità togata”.
In
effetti, eravamo fermi alla legge n. 117 del 13 aprile 1988, la c.d. legge
Vassalli, approvata a seguito del referendum abrogativo della legge 497/88, con
la quale si prevedeva il riconoscimento di un’azione giudiziaria contro le
toghe, in caso di “dolo o colpa grave, nell’esercizio delle funzioni oppure
conseguentemente a diniego di giustizia”.
Ma
soprattutto la legge Vassalli prevedeva, a tutela della categoria, la c.d.
“clausola di salvaguardia”, ex art. 2 co. 2, con la quale si stabiliva che “non
può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di
diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”.
La
Camera dei Deputati, con comunicato diramato il 24 febbraio, ha reso noto
l'approvazione in via definitiva della proposta di legge (C. 2738 e abb.) sulla
responsabilità civile dei magistrati, riconoscendo più tutele ai cittadini,
unitamente alla necessità di accrescere l'autorevolezza di chi giudica.
Il
provvedimento si era reso necessario, da un lato, per porre il nostro Paese in
regola con le direttive comunitarie in materia di giustizia ma, soprattutto,
per porre un freno alle varie procedure di infrazione aperte contro l’Italia e
terminate con sentenze di condanna.
Basti
pensare alla causa C-224/01 cd. Köbler, alla causa C-173/03 Traghetti del
Mediterraneo S.p.A., famosi casi giurisprudenziali di matrice comunitaria, con
i quali la Corte Europea di Giustizia aveva fortemente criticato i sistemi di
tutela contro gli errori dei giudici, nonché la stessa clausola di
salvaguardia.
Ma entriamo brevemente nel merito del provvedimento, segnalando i punti principali della nuova legge.
1. Viene riconfermato il principio della
responsabilità indiretta. Tale principio prevede che il cittadino sia tenuto a
rivolgersi allo Stato, citandolo direttamente, per i danni derivanti dalla
malagiustizia, con lo Stato che, a sua volta, è vincolato a rivalersi sul
magistrato entro due anni dal risarcimento.
2. Si innalza la soglia economica di
rivalsa del danno, che può arrivare fino alla metà dello stipendio annuale del
magistrato oppure, se vi è dolo, l’azione di risarcimento è totale.
3. Viene eliminato il filtro di
ammissibilità dei ricorsi, che si traduce nell’abolizione del controllo
preliminare sull'ammissibilità della domanda di risarcimento, attraverso la
valutazione della manifesta infondatezza, che spettava al Tribunale
distrettuale.
4. Viene, inoltre, limitata la clausola di
salvaguardia che esclude la responsabilità del magistrato: il magistrato non
dovrà rispondere dell’attività di interpretazione della legge e di valutazione
del fatto e delle prove, ma si escludono da questo ambito di irresponsabilità i
casi di dolo, di colpa grave e di violazione manifesta della legge e del
diritto della UE.
5. Le fattispecie di colpa grave, oltre
che per l’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto
esistente, si determina anche attraverso una violazione manifesta della legge e
del diritto comunitario o attraverso il travisamento del fatto o delle prove.
6. Il travisamento rilevante è inteso come
quello macroscopico ed evidente, che non richieda ulteriori approfondimenti
interpretativi e valutativi.
7. Colpa grave sarà anche l’emissione di
un provvedimento cautelare personale o reale al di fuori dei casi consentiti
dalla legge o senza motivazione.
Le
nuove norme appaiono come più stringenti sui magistrati e, come era
prevedibile, sono state immediatamente contestate dall'ANM che si è dichiarata
subito pronta ad innalzare barricate ed ha indetto una mobilitazione che durerà
l'intera settimana, con la sospensione dell'attività giudiziaria, con
contestuale richiesta di un incontro con il Presidente della Repubblica, per
sottolineare gli effetti di una legge, considerata dalle toghe, come frustrante
e punitiva.
Tuttavia,
ricordo a me stesso un dato empirico e non soggetto ad interpretazioni
difformi: dall’approvazione delle legge Vassalli, ad oggi, sono solo 7 i
ricorsi vinti dai cittadini contro i Magistrati.
In 27
anni di applicazione di tale normativa sono stati presentati solo 400 ricorsi
per risarcimento, data la micidiale tagliola del filtro e, come detto, solo 7 -
e ribadisco 7 – sono stati i provvedimenti che hanno riconosciuto ai cittadini
un risarcimento per dolo o colpa grave dei magistrati.
I
numeri parlano chiaro.