DOPO LA MODIFICA DELL'ART. 360 IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SULLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA E' RIDOTTO AL "MINIMO COSTITUZIONALE".

Lunedì 19 gennaio 2015

Dopo la modifica dell'art. 360 il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale".


Con l'ordinanza n. 87, depositata l'8 gennaio 2015, la sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione (Pres. Curzio - Est. Blasutto) ha precisato che dopo la modifica dell'art. 360, secondo comma, n. 5, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012, n. 134, (che nella nuova formulazione prevede che l'impugnabilità delle sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" in sostituzione della precedente formulazione dell' "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio") il controllo in sede di legittimità sul "vizio motivazionale" si è sensibilmente ristretto.

La sesta sezione ha chiarito che, alla luce dell'interpretazione che del nuovo art. 360, secondo comma, n. 5, cod. proc. civ., hanno operato le Sezioni Unite (con la sentenza 7 aprile 2014 n. 8053) alla stregua dei canoni ernemeutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata deve intendersi ridotto al "minimo costituzionale" nel senso che il vizio motivazionale è denunciabile innanzi alla Corte di Cassazione solo ove si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinente alla "esistenza" della motivazione in sè per tale che l'anomalia si esaurisca nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa, dunque, qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

In altri termini, prosegue la Corte, dopo l'ulteriore intervento "filtro" del legislatore, perchè il vizio di motivazione sussista deve essersi in presenza di un vizio "così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione" in guisa che la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esiste come parte del documento ma le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla e, quindi, di riconoscerla come giustificazione del decisum

A seguito della riforma del 2012, pertanto, è scomparso dal nostro ordinamento processuale il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza rimanendo solo quello sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta).

Vai alla ordinanza della Corte di Cassazione 8 gennaio 2015 n. 87