SEZIONI UNITE: NULLITA' DEL NEGOZIO, RILEVABILITA' EX OFFICIO E IDONEITA' DI GIUDICATO IMPLICITO ESTERNO. SENTENZA DI DIRITTO GIURISPRUDENZIALE.

Martedì 16 dicembre 2014

Sezioni Unite: nullità del negozio, rilevabilità ex officio e idoneità di giudicato implicito esterno. 

Sentenza di diritto giurisprudenziale.


Pubblicata lo scorso venerdì (12 dicembre 2014), una sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (n. 26242 - Pres. Rovelli - Est. Travaglino) destinata a trovare ingresso nella manualistica processualistica italiana sul tema, grandemente dibatutto in sede dottrinaria e giurisprudenziale, dagli effetti pratici preclusivi rilevanti, dei rapporti e dei limiti della rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali e della idoneità della rilevazione e/o dichiarazione nonchè della non-rilevazione di esse a costituire giudicato implicito esterno.

Le Sezioni Unite, con una preliminare e chiara enucleazione dei principi processualistici involti, delinea in maniera netta una posizione, di evidente natura di diritto giurisprudenziale, sulla questione, affrontandola in modo assolutamente sistemico, così scrollandosi pregressi rilievi, sollevati in dottrina, di timidezza di approccio.

All'esito di un'ampia ricognizione sul punto, la Corte afferma, preliminarmente i principi che seguono:

• la nullità deve essere sempre oggetto di rilevazione/indicazione da parte del giudice;

• la nullità può essere sempre oggetto di dichiarazione/accertamento da parte del giudice;

• l'espresso accertamento contenuto nella motivazione della sentenza sarà idoneo a produrre, anche in assenza di un'istanza di parte (domanda o accertamento incidentale) l'effetto di giudicato sulla nullità del contratto in mancanza di impugnazione sul punto;

la mancanza di qualsivoglia rilevazione/dichiarazione della nullità in sentenza è idonea, in linee generali ma non in via assoluta, e non senza eccezioni, a costituire giudicato implicito sulla validità del contratto

Affermati i principi ed effettuata una ricostruzione sistematica delle azioni di impugnativa negoziale (cui espressamente si rimanda, cfr. il testo integrale della sentenza), la sentenza perviene alla elaborazione di un articolato schema sinottico (giustappunto approcciandone sistemicamente il tema) previamente osservando come la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato risulti posta in funzione di una concezione del processo che solo un'analisi superficiale può ritenere "eccessivamente pubblicistica", e che, invece, fa evidentemente leva sul valore della giustizia della decisione.

Premesso che il problema della rilevabilità officiosa delle nullità negoziali (e della conseguente idoneità di giudicato implicito della pronuncia, in motivazione ma non in dispositivo in virtù della presenza di ragione 'più liquida', ovvero della non-pronuncia sulla validità del negozio) si pone evidentemente in seno ed in stretta correlazione a processi in cui sia domandato l'adempimento, la risoluzione, l'annullamento o la rescissione del negozio, le Sezioni Unite della Suprema Corte sintetizzano, preliminarmente, i rapporti tra nullità negoziale ed impugnative contrattuali, precisando che:

1) il giudice ha l'obbligo di rilevare sempre una causa di nullità negoziale;

2) il giudice, dopo averla rilevata, ha la facoltà di dichiarare nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio (salvo i casi di nullità speciali o di protezione, rilevati e indicati alla parte interessata senza che questa manifesti interesse alla dichiarazione), e rigettare la domanda - di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione -, specificando in motivazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio, con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale;

3) il giudice deve rigettare la domanda di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento senza rilevare - nè dichiarare - l'eventuale nullita', se fonda la decisione sulla base della individuata 'ragione più liquida': non essendo stato esaminato, neanche incidenter tantum, il tema della validità del negozio, non vi è alcuna questione circa (e non si forma alcun giudicato sul) la nullità;

4) il giudice dichiara la nullità del negozio nel dispositivo della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, all'esito della eventuale domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione;

5) il giudice dichiara la nullità del negozio nella motivazione della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, in mancanza di domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione;

6) in appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d'ufficio la nullità. 

Sintetizzati in tal guisa i rapporti tra nullità negoziale ed impugnative contrattuali, la Corte Suprema passa alla elaborazione di un puntuale quadro sinottico delle ipotesi che possono insorgere nel giudizio di primo grado (distinte nelle macro-aree della rilevazione e della omessa rilevazione da parte del giudice) e dei conseguenti effetti sulla idoneità a costituire giudicato implicito esterno, che riporto pedissequamente attesa la elevata attitudine all'immediata percezione ed intellegibilità dello schema sillogistico adottato.

A - RILEVAZIONE EX OFFICIO DELLA NULLITA' DA PARTE DEL GIUDICE. (art. 183 IV comma-art. 101 II comma c.p.c.)

1) A seguito della rilevazione officiosa del giudice:

- La parte PROPONE DOMANDA di accertamento della nullità del contratto (in via principale ovvero incidentale);

- Il giudice ACCERTA e statuisce sulla nullità del contratto;

- L'accertamento è idoneo al giudicato sulla nullità negoziale;

2) A seguito (e a dispetto) della rilevazione officiosa del giudice:

- le parti NON PROPONGONO DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITA', secondo un'ipotesi è definita, nella sentenza 14828/012 e da parte della dottrina, "soltanto residuale", ma comunque meritevole di esame al fine di una complessiva disamina della questione, pur senza ricorrere ad ipotesi di scuola (è il caso dell'attore adempiente per aver versato in toto il corrispettivo in denaro di una compravendita, il quale, nonostante la rilevata nullità, insiste nella domanda di risoluzione per ottenere, oltre alla restituzione della res, anche il risarcimento dei danni; ovvero del locatore e del conduttore che abbiano entrambi interesse a che il contratto di locazione, pur indicato loro ex officio come nullo, non sia dichiarato tale, volendo entrambi limitare il giudizio alla questione del pagamento o meno di alcuni canoni, se la questione può risolversi sulla base della ragione più liquida (prescrizione, comprovato adempimento, comprovato inadempimento della controparte);

- le parti chiedono al giudice, in sede di precisazione delle conclusioni, di pronunciarsi SULLA SOLA DOMANDA ORIGINARIA;

- in dispositivo, il giudice RIGETTA LA DOMANDA, sic et simpliciternon potendo pronunciare la risoluzione, l'annullamento, la rescissione di un contratto nullo;

- in motivazione, il giudice DICHIARA di aver fondato il rigetto sulla rilevata nullità negoziale;

- l'accertamento/dichiarazione della nullità è idoneo alla formazione del giudicato, in sostanziale applicazione (peraltro estensiva) della teoria, di matrice tedesca, del cd. vincolo al motivo portante - possono citarsi, in proposito, i classici esempi della compravendita che non potrà ritenersi esistente rispetto all'obbligo di consegnare la cosa al compratore quando il diritto del venditore al prezzo sia stato negato in conseguenza della (rilevata e) dichiarata nullità del contratto (e viceversa); ovvero della locazione, che, parimenti, non potrà riconoscersi ai fini del pagamento del canone quando il diritto alla consegna della cosa sia stato negato in conseguenza della (rilevata e) dichiarata nullità del contratto. Il vincolo del motivo portante, peraltro, se si ammette che, in motivazione, il giudice possa, in modo non equivoco, affrontare e risolvere, dichiarandola, la tematica della validità/nullità del negozio, non si limiterà ai soli segmenti del rapporto sostanziale dedotti in giudizio in tempi diversi, ma si estenderà a tutti i successivi processi in cui si discuta di diritti scaturenti dal contratto dichiarato nullo (onde la necessità di discorrere di oggetto del processo non soltanto in termini di rapporto, ma anche di negozio fatto storico/fattispecie programmatica). Si evita così il (non agevole) riferimento ai "diritti ed effetti strettamente collegati al giudicato di rigetto da nessi funzionali di senso giuridico", che renderebbe assai arduo il compito del giudice di merito.
La sostanziale differenza dell'ipotesi in esame rispetto ad un accertamento pieno iure della nullità negoziale si coglie sotto (il già indagato) aspetto della trascrizione e della (in)opponibilità ai terzi dell'effetto di giudicato: l'attore che voglia munirsi di un titolo utile a tali fini dovrà, difatti, formulare, in quello stesso processo, una domanda di accertamento, in via principale o incidentale, della nullità come rilevata dal giudice.

3) A seguito della rilevazione officiosa del giudice di una nullità speciale:

- le parti NON PROPONGONO DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' e chiedono al giudice di pronunciarsi sulla domanda originaria;

- il giudice RIGETTA (O ACCOGLIE) LA DOMANDA pronunciandosi soltanto su questa: pur avendo rilevato la nullità di protezione in corso di giudizio, non la dichiara in motivazione, limitandosi a rigettare la domanda, ove ne ricorrano i presupposti, per altro motivo, ovvero ad accoglierla, se fondata;

- non v'è accertamento della nullità speciale nella sentenza, dunque non si pone alcun problema di giudicato, attesa la peculiare natura della nullità;

4) A seguito della rilevazione officiosa del giudice:

- le parti NON PROPONGONO DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' e chiedono al giudice di pronunciarsi sulla domanda originaria;

- il giudice ACCOGLIE LA DOMANDA pronunciandosi soltanto su questa: dopo aver rilevato la nullità nel corso del giudizio, egli non
la dichiara in motivazione poiché, re melius perpensa, nel corso del processo, all'esito delle allegazioni e delle prove offerte, si convince che la nullità da lui in origine rilevata era in realtà insussistente e dunque non poteva essere dichiarata (è il caso della nullità per difetto di causa concreta del negozio, la cui esistenza e validità sia successivamente emersa in corso di giudizio);

- si forma il giudicato implicito sulla NON-NULLITA' del contratto, la cui validità non potrà più essere messa in discussione tra le parti in un altro processo, non avendo le parti stesse - pur potendolo, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del rilievo del giudice - formulato alcuna domanda di accertamento incidentale, e non essendo, pertanto, loro consentito di venire contra factum propriumse non abusando del proprio diritto e del processo, abuso il cui divieto assume, ormai, rilevanza costituzionale ex art. 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

B - MANCATA RILEVAZIONE EX OFFICIO DELLA NULLITA' DA PARTE DEL GIUDICE.

1. Il giudice ACCOGLIE LA DOMANDA (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento): la pronuncia è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio, (salva rilevazione officiosa del giudice di appello);

2. Il giudice RIGETTA LA DOMANDA (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento): si forma il giudicato implicito sulla validità del negozio, salvo il caso in cui la decisione non risulti fondata sulla ragione cd. "più liquida", del cui fondamento teorico la processualistica italiana è tributaria di Bruno Rimmelspacher, e la cui ratio appare efficacemente distillata nel disposto dell'art. 187 comma 2 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. e altrettanto efficacemente evidenziata nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 9.10.2008, n. 24883, in motivazione).
L'adozione di una decisione sulla base della ragione più liquida (la prescrizione del diritto azionato, l'adempimento, la palese non gravità dell'inadempimento, l'eccepita compensazione legale) a fronte di una eventualmente complessa istruttoria su di una eventuale quaestio nullitatis postula che il giudice non abbia in alcun modo scrutinato l'aspetto della validità del contratto, con conseguente inidoneità della pronuncia all'effetto di giudicato sulla non-nullità del contratto (alla medesima soluzione si perverrà ove la quaestio nullitatis sia stata oggetto di mera difesa o di semplice eccezione da parte del convenuto, nel qual caso il giudice non avrà nessun obbligo di pronuncia in ordine ad essa, potendo ancora una volta decidere in base alla ragione più liquida, tale obbligo di pronuncia nascendo, di converso, soltanto in presenza di apposita domanda).

3. Il giudice RIGETTA LA DOMANDA (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento). Il giudicato implicito sulla non nullità del negozio si forma (in tutti gli altri casi) se, nella motivazione, egli accerti e si pronunci non equivocamente nel senso della validità del negozio.

4. Il giudice RIGETTA LA DOMANDA, essendo stato SIN DALL'ORIGINE investito di una domanda di nullità negoziale, senza aver rilevato ALCUNA ALTRA CAUSA DI NULLITA' NEGOZIALE. L'accertamento della non nullità del contratto è idonea al passaggio in giudicato, di talché, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità.