SEPARAZIONE CONIUGALE: NON PUO' ESSERCI ADDEBITO NE' MANTENIMENTO SE LA DURATA DEL MATRIMONIO E' STATA BREVE.

Giovedì 11 dicembre 2014

Separazione coniugale: non può esserci addebito né mantenimento se la durata del matrimonio è stata breve.


Un'interessante decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Pres. D'Onofrio - Est. Caputo) in tema di pronuncia sull'addebito della separazione nonchè di diritto all'assegno di mantenimento in rapporto alla durata del matrimonio ed, in particolare, della convivenza matrimoniale.

La I Sezione civile del Tribunale sammaritano con la sentenza n. 4968, depositata in cancelleria il 28 novembre scorso, ha deciso una controversia di separazione dei coniugi insorta dopo poche settimane dalla celebrazione del matrimonio (il ricorso è stato depositato poco più di un mese dopo la celebrazione del matrimonio).

Nel valutare le reciproche domande di addebito del fallimento della unione coniugale, il Giudice della separazione rilevata la brevissima durata della convivenza (di circa 10 giorni) ha esplicitato il principio secondo cui, in ipotesi di tal fatta, deve ritenersi "che entrambi i coniugi abbiano, in realtà, frainteso il reale significato del matrimonio e delle conseguenze da esso scaturenti, in termini di doveri reciproci" e "che non si sia, di fatto, instaurata quella “comunione materiale e spirituale” che scaturisce dal matrimonio".

Precisa il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, pur rilevando ai fini della separazione i comportamenti che i coniugi hanno vicendevolmente addebitato all’altro, non può farsi luogo ad una graduazione di responsabilità ai fini dell'addebitabilità per individuare quella prevalente, atteso che "la brevissima durata della convivenza evidenzia che entrambi i coniugi hanno, con il proprio comportamento, mostrato di non possedere capacità di sacrificio, di tolleranza reciproca, di ascolto e di dialogo, non avendo compiuto alcuno sforzo per mantenere in vita l’unione coniugale".

La stessa breve durata della convivenza coniugale è posta alla base della decisione ai fini del rigetto della domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento. Il giudice sammaritano, al riguardo, ha precisato che la durata della convivenza, nella specie, "esclude in radice che si possa ritenere sussistente un interesse alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale perché, a ben vedere, è proprio quest’ultima ad essere mancata, intesa come significativa instaurazione di una comunione materiale e spirituale". Il Giudice ha chiarito che se la durata della convivenza, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, incide esclusivamente sulla misura dell'assegno ma non sul correlativo diritto, nella fattispecie è da escludere l'insorgenza stessa del diritto al mantenimento del tenore di vita in costanza di matrimonio "non potendosi ritenere sussistente un diritto a conservare qualcosa che, di fatto, non vi è mai stato, cioè una significativa, in termini di durata e stabilità, convivenza matrimoniale". 

Vai alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 28.11.2014, Giudice Dott. Caputo