LA SERVITU' DI PARCHEGGIO A FAVORE DEL FONDO DOMINANTE E' AFFETTA DA NULLITA' PER IMPOSSIBILITA' DELL'OGGETTO.

Martedì 2 dicembre 2014

La servitù di parcheggio a favore del fondo dominante è affetta da nullità per impossibilità dell'oggetto.



La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 23708 depositata il 6 novembre 2014, ha dichiarato la nullità del contratto istitutivo di una servitù di parcheggio sopra un terreno ed a favore del proprietario di un fondo limitrofe.

Nella fattispecie, l'atto di compravendita del terreno, intercorso tra due società, prevedeva espressamente che la vendita avveniva ed era accettata avuto riguardo allo stato attuale di fatto e di diritto del terreno con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni, ragioni e servitù, libero e franco da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, come garantito dalla parte venditrice, dando, altresì, atto tra le parti che il terreno, compravenduto era gravato da servitù di parcheggio limitatamente a due auto a favore della proprietà di un terzo soggetto, rappresentata da un fabbricato di civile abitazione ubicato ad ovest del terreno servente.

Premesso che, secondo i giudici di merito, in tal modo le parti avevano inteso stipulare un contratto a favore di terzi avente ad oggetto la costituzione della servitù, poi, contestata, la Corte Suprema, precisato che il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso, ha escluso che la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari.

La nullità, eccepita dal proprietario del fondo servente, è stata dichiarata dalla Corte sebbene sollevata soltanto in sede di legittimità (con la naturale conseguenza della compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio).