LA PARCELLA DEVE RITENERSI PROVATA NEL SUO CONTENUTO SE IL CLIENTE NON CONTESTA SPECIFICATAMENTE LE VOCI.

Martedì 9 dicembre 2014

La parcella deve ritenersi provata nel suo contenuto se il cliente non contesta specificatamente le voci.


La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 25642 depositata giovedì 4 dicembre 2014, ha statuito che il cliente che intenda contestare la richiesta di pagamento della parcella del professionista incaricato ha l'onere di contestare specificatamente le singole voci esposte in parcella non potendosi limitare a contestazioni generiche in ordine alla rispondenza tra l'incarico conferito e la asserita attività professionale prestata.

La Corte ha precisato che l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese sorge soltanto in ipotesi di contestazioni specificatamente riferite alle singole voci esposte nella parcella.

Il giudice di legittimità ha spiegato che la parcella del difensore è assimilabile al rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche e che, ove l'attività di contestazione specifica delle singole voci esposte in parcella venga a mancare, le pretese del professionista devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto.

Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 4 dicembre 2014 n. 25642