IL NUOVO PROCEDIMENTO DI PIGNORAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI IN VIGORE DA DOMANI.

Mercoledì 10 dicembre 2014

Il nuovo procedimento di pignoramento degli autoveicoli in vigore da domani.


La legge n. 162 del 10 novembre 2014 di conversione del decreto Orlando ha, tra l'altro, introdotto un nuovo procedimento per il pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Dall'11 dicembre 2014 cambiano, dunque, le modalità di pignoramento e custodia di tali beni mobili registrati che risultano disciplinate dal neo-introdotto articolo 521 bis del codice di procedura civile e dal II comma dell'art. 26 c.p.c. (che prima riguardava il foro del pignoramento di crediti).


Il novellato II comma dell'art. 26 c.p.c. (in vigore da domani) dispone che il foro competente per tali procedure esecutive di pignoramento dei veicoli è quello del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.


Il neo-introdotto art. 521 bis c.p.c. (pure in vigore da domani) disciplina la modalità di pignoramento dei veicoli stabilendo che, anzicchè con la materiale apprensione del veicolo da parte dell'ufficiale giudiziario (come sin'ora attuato), il pignoramento, nelle nuove forme, si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, con l'ingiunzione al debitore prevista dall'articolo 492.



Il pignoramento deve contenere anche l'intimazione a consegnare entro 10 giorni i beni pignorati, nonché i documenti e i titoli relativi alla proprietà e all'uso degli stessi, all'Istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Dal momento del pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto, naturalmente, a compenso.

Eseguita la notificazione del pignoramento l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore procedente l'atto di pignoramento per la sua trascrizione nei pubblici registri.

Al momento della consegna, l'Istituto vendite giudiziarie assume ipso iure la custodia del bene pignorato. L'Istituto deve dare comunicazione immediata al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile, dell'avvenuta consegna.

Dalla scadenza del termine di 10 giorni dal pignoramento, stabilito per la consegna del veicolo all'Istituto vendite giudiziarie, il veicolo non può più circolare. Ove, infatti, gli organi di polizia accertino la circolazione del bene pignorato procedono al ritiro della carta di circolazione e degli altri documenti relativi alla proprietà e all'uso e consegnano il veicolo pignorato all'Istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario ove il veicolo è rinvenuto che ne assume la custodia.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Istituto vendite giudiziarie di avvenuta consegna del veicolo, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione (il foro di cui all'art. 26, II comma, c.p.c. rimane radicato anche in caso di consegna del veicolo ad Istituto vendite giudiziarie operante in altro circondario) la nota di iscrizione a ruolo unitamente a copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

La conformità di tali copie agli originali è attestata dall'avvocato del creditore procedente ai soli fini del deposito.

In caso di mancato deposito, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'Istituto vendite giudiziarie al creditore dell'avvenuta consegna del veicolo, della nota di iscrizione al ruolo e delle copie conformi degli altri documenti, il pignoramento diventa inefficace.

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