Mercoledì 10 dicembre 2014
Il nuovo procedimento di pignoramento degli autoveicoli in vigore da domani.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
La legge n. 162 del 10 novembre 2014 di conversione del decreto Orlando ha, tra l'altro, introdotto un nuovo procedimento per il pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Dall'11 dicembre 2014 cambiano, dunque, le modalità di pignoramento e custodia di tali beni mobili registrati che risultano disciplinate dal neo-introdotto articolo 521 bis del codice di procedura civile e dal II comma dell'art. 26 c.p.c. (che prima riguardava il foro del pignoramento di crediti).
Il novellato II comma dell'art. 26 c.p.c. (in vigore da domani) dispone che il foro competente per tali procedure esecutive di pignoramento dei veicoli è quello del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Il neo-introdotto art. 521 bis c.p.c. (pure in vigore da domani) disciplina la modalità di pignoramento dei veicoli stabilendo che, anzicchè con la materiale apprensione del veicolo da parte dell'ufficiale giudiziario (come sin'ora attuato), il pignoramento, nelle nuove forme, si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, con l'ingiunzione al debitore prevista dall'articolo 492.
In caso di mancato deposito, nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione dell'Istituto vendite giudiziarie al creditore dell'avvenuta
consegna del veicolo, della nota di iscrizione al ruolo e delle copie conformi
degli altri documenti, il pignoramento diventa inefficace.
Vai al nuovo art. 521 bis c.p.c..
Dall'11 dicembre 2014 cambiano, dunque, le modalità di pignoramento e custodia di tali beni mobili registrati che risultano disciplinate dal neo-introdotto articolo 521 bis del codice di procedura civile e dal II comma dell'art. 26 c.p.c. (che prima riguardava il foro del pignoramento di crediti).
Il novellato II comma dell'art. 26 c.p.c. (in vigore da domani) dispone che il foro competente per tali procedure esecutive di pignoramento dei veicoli è quello del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Il neo-introdotto art. 521 bis c.p.c. (pure in vigore da domani) disciplina la modalità di pignoramento dei veicoli stabilendo che, anzicchè con la materiale apprensione del veicolo da parte dell'ufficiale giudiziario (come sin'ora attuato), il pignoramento, nelle nuove forme, si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, con l'ingiunzione al debitore prevista dall'articolo 492.
Il pignoramento deve contenere anche
l'intimazione a consegnare entro 10 giorni i beni pignorati, nonché i documenti e i titoli relativi alla proprietà e all'uso degli stessi, all'Istituto
vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel
quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la
dimora o la sede.
Dal momento del pignoramento il debitore è
costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le
pertinenze e i frutti, senza diritto, naturalmente, a compenso.
Eseguita la notificazione del pignoramento l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore procedente l'atto di pignoramento per la sua trascrizione nei pubblici registri.
Al momento della consegna, l'Istituto vendite
giudiziarie assume ipso iure la custodia del bene pignorato. L'Istituto deve
dare comunicazione immediata al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica
certificata ove possibile, dell'avvenuta consegna.
Dalla scadenza del termine di 10 giorni dal
pignoramento, stabilito per la consegna del veicolo all'Istituto vendite
giudiziarie, il veicolo non può più circolare. Ove, infatti, gli organi di
polizia accertino la circolazione del bene pignorato procedono al ritiro della
carta di circolazione e degli altri documenti relativi alla proprietà e
all'uso e consegnano il veicolo pignorato all'Istituto vendite giudiziarie autorizzato
ad operare nel territorio del circondario ove il veicolo è rinvenuto che ne assume la custodia.
Entro 30 giorni
dalla comunicazione dell'Istituto vendite giudiziarie di avvenuta consegna del
veicolo, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l'esecuzione (il foro di cui all'art. 26, II comma, c.p.c. rimane radicato anche in caso di consegna del veicolo ad Istituto vendite giudiziarie operante in altro circondario) la nota di iscrizione a ruolo unitamente a copie conformi del
titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di
trascrizione.
La conformità di tali copie agli originali è attestata dall'avvocato
del creditore procedente ai soli fini del deposito.
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