L'ENTE PUBBLICO PUO' INCAMERARE LA CAUZIONE PROVVISORIA SOLO PER IL RIFIUTO DELL'AGGIUDICATARIO A STIPULARE IL CONTRATTO.

Con la sentenza n. 3525 depositata il 4 ottobre 2010, il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha rigettato il ricorso di un Comune che (tra l’altro errando la giurisdizione) richiedeva il pagamento di una polizza fideiussoria posta a garanzia degli obblighi di partecipazione ad una gara di appalto indetta dell’ente alla compagnia assicuratrice che ha prestato garanzia in favore della ditta partecipante alla gara la quale, risultata prima in graduatoria, non ha presentato all’ente in tempo utile le giustificazioni all’offerta per poter procedere all’aggiudicazione, avendo considerato l’azienda rinunciataria al contratto. Il Comune ha inteso, quindi, pretendere di incamerare la cauzione provvisoria garantita dalla polizza fideiussoria. Il TAR della Puglia ha, comunque, precisato che l’incameramento della cauzione può verificarsi da parte dell’ente pubblico soltanto in ipotesi di rifiuto da parte dell’aggiudicatario a sottoscrivere il contratto chiarendo che “l’incameramento della cauzione provvisoria non si applica, nella fase anteriore all’aggiudicazione, all’ipotesi in cui l’impresa in posizione utile per l’aggiudicazione dell’appalto, invitata a presentare le giustificazioni dell’offerta, non le abbia presentate nei termini stabiliti. Non sussistono infatti i presupposti per l’incameramento della cauzione quando l’impresa non abbia rifiutato di stipulare il contratto, ma l’amministrazione abbia dato valenza di rinuncia al comportamento dell’impresa che non aveva presentato sollecitamente le giustificazioni dell’offerta”.

TAR Puglia – I Sezione – sentenza 4 ottobre 2010 n. 3525 – Presidente Allegretta