LA MANCATA INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL DIFENSORE NON IMPORTA LA NULLITA' DELL'ATTO.

La mancata indicazione del codice fiscale del difensore negli atti e nella procura non può tradursi in una ipotesi di nullità. Nel caso, sostiene il tribunale di Varese nell'ordinanza 16 aprile 2010, «il giudice non deve pronunciare la nullità dell'atto ma può, tutt'al più, sollecitare una condotta che vada a rimuovere l'irregolarità». A sostegno della sua tesi, il giudice istruttore ha sottolineato come l'articolo 4 del Dl 193/2009 ha di fatto esteso l'ambito applicativo dell'articolo 6 del Dpr 605/1973, nel quale non si sanziona con la nullità processuale l'omissione del codice fiscale. Inoltre, ha ritenuto che l'obbligo della indicazione del codice fiscale del difensore non discende dall'art. 163, III comma, n. 2, c.p.c. (secondo cui la mancanza o l'incertezza dei requisiti indicati importa la nullità dell'atto), bensì dall'art. 125, I comma, disp. att. c.p.c.. 



Tribunale di Varese - Sezione I civile - Ordinanza 16 aprile 2010 - Giudice Buffone