L'avvocato distrattario è tenuto a restituire quanto percepito anche se non ha partecipato al giudizio di appello che ha radicalmente riformato la decisione di primo grado. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 9062/2010 secondo la quale il difensore distrattario assume la qualità di parte esclusivamente quando sorge controversia sulla distrazione delle spese. Ne consegue che, se la la sentenza è riformata per motivi che riguardano esclusivamente il merito della causa e non le spese, il distrattario, anche se non ha partecipato al giudizio, subisce "ai fini restitutori gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione".
Art. 93 c.p.c.
Corte di Cassazione - Sezione III civile - Sentenza 15 aprile 2010 n. 9062 - Presidente Di Nanni