IL RILASCIO DELLA COPIA DELLA SENTENZA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO NON PUO' ESSERE SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.

La copia della sentenza o del verbale di conciliazione della causa di opposizione allo stato passivo fallimenatre può essere rilasciata anche prima del pagamento dell'imposta di registro. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che con la sentenza 198/2010 ha dichiarato illegittimo l'articolo 66, comma 2, del Dpr n. 131 del 1986 nella parte in cui non consente questa possibilità. Secondo i giudici di palazzo della Consulta nel bilanciamento tra l'interesse all'effettiva tutela giurisdizionale e quello alla riscossione dei tributi deve essere privilegiato il primo che deve godere di tutela costituzionale anche nella fase dell'esecuzione forzata.



Corte Costituzionale - Sentenza 7-10 giugno 2010 n. 198 - Presidente Amirante