LA CASSAZIONE MUTA INDIRIZZO. NON E' SEQUESTRABILE L'AUTO NON APPARTENENTE AL CONDUCENTE UBRIACO.

Non è sequestrabile l'auto aziendale anche se il conducente è ubriaco. Con la sentenza n. 20093 depositata il 26 maggio 2010 la IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento restrittivo adottato dal tribunale del riesame di Vicenza per confiscare un' automobile guidata dal legale rappresentante di una società - a cui il veicolo era intestato - in evidente stato di ebbrezza. Il Supremo Collegio esclude la possibilità del sequestro nel caso l'automobile appartenga a una persona estranea al reato. La natura afflittiva della confisca, che trascende le esigenze di sicurezza renderebbe, infatti, impossibile l'uso della misura. Un'inversione di marcia, è il caso di dire, dal momento che gli stessi ermellini con la sentenza 10688 dello scorso 18 marzo avevano dato il via libera al sequestro dell'auto guidata sotto gli effetti dell'alcool anche se non appartenente al guidatore ma utilizzata in leasing. Allora il Supremo collegio affermò che, nell'ipotesi del leasing, il bene anche se non è di proprietà "appartiene al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso".



Corte di Cassazione - Sezione IV - Sentenza 20093 26 maggio 2010 - Presidente Brusco
 
Il testo integrale della sentenza.