DEVE ESSERE AMMESSO AL CONCORSO IN POLIZIA IL CANDIDATO CON TATUAGGIO NON VISIBILE SUL CORPO.

Se il tatuaggio non si vede il candidato può partecipare al concorso per entrare in polizia. La questione sulla quale è stato chiamato il Consiglio di Stato riguarda l'applicabilità del Dm n. 198 del 2003, laddove, nel tipizzare le cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi, parla di "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme." Il Collegio, con la sentenza n. 2950, sostiene che, anche se con il Dm n. 198, si è voluto introdurre un maggior rigore aggiungendo l'ulteriore previsione ostativa alla idoneità costituita dalla "presenza del tatuaggio sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme", è vero anche che - laddove il tatuaggio non assuma alcuna attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme - la visibilità del tatuaggio deve presentare una certa evidenza. E' quanto non può sostenersi in questo caso in considerazione, da un lato, delle piccoli dimensioni del tatuaggio, dall'altro, della sua collocazione sulla caviglia sinistra, pertanto destinato a essere addirittura del tutto coperto dall'uniforme.



D.M. n. 193/2003
 
Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione 13 maggio 2010 n. 2950