Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) non è indispensabile che la violenza esercitata sulla vittima sia di tipo fisico, ben potendo la coartazione della volontà conseguire ad una minaccia o ad un ricatto morale, infatti, affinché la condotta possa essere ritenuta idonea a configurare il reato in parola, è sufficiente che, in base alle concrete circostanze del fatto, essa si dimostri idonea allo scopo prefigurato dalla norma, ossia quello di costringere la vittima a subire un rapporto sessuale.
Tribunale di Bari - Sez. 1, Sen. n. 293 del 24 febbraio 2010, Presidente De Palma