ANCHE LA SOLA VIOLENZA MORALE FINALIZZATA AD IMPORRE UN RAPPORTO SESSUALE INTEGRA IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE.

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) non è indispensabile che la violenza esercitata sulla vittima sia di tipo fisico, ben potendo la coartazione della volontà conseguire ad una minaccia o ad un ricatto morale, infatti, affinché la condotta possa essere ritenuta idonea a configurare il reato in parola, è sufficiente che, in base alle concrete circostanze del fatto, essa si dimostri idonea allo scopo prefigurato dalla norma, ossia quello di costringere la vittima a subire un rapporto sessuale.



Tribunale di Bari - Sez. 1, Sen. n. 293 del 24 febbraio 2010, Presidente De Palma