Titolo IV - Del processo di esecuzione - Articoli 153 - 187 bis

Capo I - Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 153. Rilascio del titolo esecutivo
Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.

Art. 154. Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.

Art. 155. Certificato di prestata cauzione
Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del Codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.

Art. 156. Esecuzione sui beni sequestrati
Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice.Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del Codice.

Art. 156-bis. Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale
Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156.

Art. 157. Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell'articolo 494 primo comma del Codice. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.

Art. 158. Avviso al sequestrante
Quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell'articolo 498 del Codice.

Art. 159. Istituti autorizzati all'incanto e alla amministrazione dei beni
Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del Codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del Codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del Codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.

Art. 160. Forma degli avvisi
Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati.

Art. 161. Giuramento dell'esperto e dello stimatore
L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del Codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.

Art. 161-bis. Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione
Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.

Art. 161-ter. Vendite con modalità telematiche.
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.

Art. 162. Deposito del prezzo di assegnazione
La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.

Art. 163. Ordine di cessazione della vendita forzata
La cessazione della vendita forzata prevista dall'articolo 504 del Codice è disposta dal giudice dell'esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.

Art. 164. Atti di trasferimento del bene espropriato
Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente.

Capo II - Dell'espropriazione mobiliare

Art. 165. Partecipazione del creditore al pignoramento
All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza. Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.

Art. 166. Modalità della custodia
Il giudice dell'esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.

Art. 167. Processo verbale di consegna al commissionario
Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell'atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione.

Art. 168. Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita
I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione.Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la sospensione.Sul ricorso il giudice dell'esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.

Art. 169. Registrazione del processo verbale di vendita
Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del Codice, cura la registrazione di esso.

Art. 169-bis. Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione
Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Art. 169-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Art. 169-quater. Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto.
Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies. Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite.
I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'art. 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.

Capo III - Dell'espropriazione immobiliare

Art. 170. Atto di pignoramento immobiliare
L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'articolo 555 del Codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell'articolo 125 del Codice.

Art. 171. Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode
Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del Codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.

Art. 172. Cancellazione della trascrizione del pignoramento
Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del Codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.

Art. 173. Abrogato

Art. 173-bis. Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto
L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:1 l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;2 una sommaria descrizione del bene;3 lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;4 l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;5 l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;6 la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

Art. 173-ter. Pubblicità degli avvisi tramite internet
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.

Art. 173-quater. Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato
L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 173-quinquies. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo.
Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento avvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.
Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma.

Art. 174. Dichiarazione di residenza dell'offerente
Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.

Art. 175. Convocazione delle parti per l'incanto
Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo 575 del Codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'articolo 569 del Codice.

Art. 176. Comunicazione del decreto di decadenza
Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 587 del Codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa una udienza per l'audizione delle parti a norma dell'articolo 569 del Codice.

Art. 177. Dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario
L'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.

Art. 178. Procedimento di rendiconto
Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del Codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del Codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.

Art. 179. Graduazione e liquidazione
Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all'articolo 596 del Codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all'esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni dall'approvazione della graduazione.Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 596 e seguenti del Codice.

Art. 179-bis. Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili.Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.

Art. 179-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Art. 179-quater. Distribuzione degli incarichi
Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.

Capo IV - Disposizioni comuni

Art. 180. Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato
L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del Codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del Codice.

Art. 181. Disposizioni sulla divisione
Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sè per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.

Art. 182. Intimazione al detentore del pegno
Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del Codice con l'atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice, se il pegno è detenuto da altri.

Art. 183. Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio
I provvedimenti temporanei di cui all'articolo 610 del Codice sono dati dal giudice dell'esecuzione con decreto.

Art. 184. Contenuto dei ricorsi d'opposizione all'esecuzione
I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del Codice, oltre le indicazioni volute dall'articolo 125 del Codice, debbono contenere quelle di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 163 del Codice.

Art. 185. Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione

Art. 186. Fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione
Se per la causa di opposizione all'esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell'esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell'udienza di comparizione di cui agli articoli 615 e 619 del Codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione.

Art. 186-bis. Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva
I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

Art. 187. Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva
Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del Codice.

Art. 187-bis. Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti
In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.