Titolo I - Del pubblico ministero - Articoli 1 - 3

Art. 1. Richiesta di comunicazione degli atti. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attributi dalla legge.

Art. 2. Intervento davanti all'istruttore. L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'articolo 267 del codice.

Art. 3. Intervento davanti al collegio. Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza.Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo di udienza.Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione della istruzione.