Non sussiste litisconsorzio necessario tra assicuratore del danneggiato e responsabile civile.

In particolare, ritiene questo giudicante che vada convenuta in giudizio esclusivamente l’impresa che copre il veicolo danneggiato per la rca al momento del sinistro, mentre, al contrario, non reputa condivisibile l’orientamento secondo il quale sussiste litisconsorzio necessario tra assicuratore del danneggiato e responsabile civile con la conseguenza che l’azione di risarcimento debba essere proposta anche nei confronti di quest’ultimo. Invero, l’art. 149 del citato dlgs trova applicazione limitatamente alle ipotesi indicate ai commi 1-2, e si configura pertanto come norma speciale adottata in deroga alla disciplina generale prevista dall’ art. 144 ( lex specialis derogat generali). Per quanto riguarda l’interpretazione vanno adottati i criteri ermeneutici previsti dal codice civile. L’art. 12 delle preleggi codice civile al comma 1 statuisce che la norma debba essere innanzitutto interpretata secondo un criterio letterale, e soltanto qualora il suo significato rimanga ambiguo è consentito in via meramente sussidiaria ricorrere al criterio teleologico che desume la voluntas legis dai motivi informatori ed ispiratori della statuizione legislativa (ex plurimis Cass. n. 5128/01). Nella fattispecie, il tenore della norma, secondo il criterio letterale, si appalesa chiaro ed univoco, alla luce del combinato disposto dei commi 1-2-6 dell’ art. 149 nella parte in cui prevede” il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’ art.145 comma 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”. Va, dunque, rimarcata la differenza tra la nuova disciplina e la previgente normativa. Ed infatti, mentre l’art. 23 1egge 990/69 obbligava a convenire in giudizio anche il responsabile del danno, il citato art. 149 lo esclude recisamente precisando, inequivocabilmente, che l’azione va proposta “nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.

Giudice di Pace di Napoli, II Sez., Giudice Avv. D'Onofrio, Sentenza 12.12.2008