La chance, ai fini del risarcimento per la sua perdita, non è una mera aspettativa ma un'entità patrimoniale tutelata.

Nell'azione di risarcimento del danno da perdita di chanches, la chance, definita come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita può essere prospettata come una lesione all'integrità del patrimonio, la cui risarcibilità è conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98, n. 11340, 15.3.96, n. 2167, 19.12.85, n. 6506, Cass. 13.12.2001, n. 15759,18 marzo 2003, n. 3999). La parte ricorrente, creditore, ha l'onere, pertanto, di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere la conseguenza immediata e diretta. Nella fattispecie in esame la condotta illecita censurata consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati da parte dei dirigenti ed alla corresponsione della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, 11/03/2009