E' ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE SE L'AVVOCATO AUTENTICA IL MANDATO PRIMA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PUR AVENDO SUPERATO L'ESAME.

Mercoledì 3 dicembre 2014

E' esercizio abusivo della professione se l'avvocato autentica il mandato prima dell'iscrizione all'Albo pur avendo superato l'esame.


Depositata ieri la sentenza n. 50345 con cui, la quinta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, ha stabilito che integra il delitto di esercizio abusivo della professione forense la condotta di chi, conseguita l'abilitazione statale, provveda all'autenticazione del mandato difensivo prima di aver ottenuto l'iscrizione all'albo professionale; tanto, pur in assenza di qualsiasi attività processuale o comunque giudiziaria, nella fattispecie, non seguita al raccoglimento del mandato difensivo, concretizzandosi la figura del delitto di cui all'art. 348 del codice penale non per l'uso ma per l'atto in sè.

La Corte ha precisato che l'autenticazione della sottoscrizione del mandato difensivo è atto tipico della professione forense ed, in quanto tale, atto riservato a chi legittimamente può esercitare tale professione.

Ne consegue che è abusivo l'esercizio della professione di avvocato da parte di colui che, pur avendo conseguito l'abilitazione statale, non sia iscritto all'albo professionale, considerato che tale iscrizione è imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l'esercizio della professione.

La Corte Suprema ha chiarito, inoltre, che per integrare il reato di esercizio abusivo della professione forense non è necessaria la spendita del titolo di avvocato, indebitamente assunto, innanzi al giudice od altro pubblico ufficiale, essendo sufficiente che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi pur non comparendo in udienza e qualficandosi avvocato.

Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 2 dicembre 2014, n. 50345