CONDANNA PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA E VALUTAZIONE EX ART. 116 C.P.C. QUALE EFFETTO DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA.

Venerdì 28 novembre 2014

Condanna per responsabilità aggravata e valutazione ex art. 116 c.p.c. quale effetto della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria.



Una interessante decisione del Tribunale di Roma del 29 maggio 2014 delinea e chiarisce gli effetti processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 8, decreto legislativo n. 28/2010, nel testo attualmente in vigore modificato dal decreto legge n. 69/2013 convertito in legge con la legge 9 agosto 2013, n. 98.

La sentenza del Tribunale romano, che nel caso di specie si riferisce ad una ipotesi di mediazione demandata ex nuovo testo dell'art. 185 bis (introdotto dalla citata legge n. 98/2013), assimila le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione in generale, non soltanto a quella demandata ex art. 185 bis ma anche a quella obbligatoria ex art. 5, dlt 28/2010.

La pronuncia chiarisce che, la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, importa, quali effetti processuali diretti sul procedimento giudiziale instaurato in conseguenza della mancata conciliazione: 

- la valutazione del comportamento ingiustificato ai fini dell'apprezzamento delle prove, ex art. 116 c.p.c.;

- la condanna al pagamento all'erario di una somma pari al contributo unificato stabilito per il procedimento introdotto;

- la condanna al pagamento, a titolo di indennizzo (non di risarcimento), di una somma di danaro equitativamente determinata ex art. 96, III comma, c.p.c. nel testo introdotto dalla legge n. 69/2009.

Premesso che, secondo il Tribunale romano, la mancata partecipazione alla mediazione costituisce condotta grave perché idonea a determinare la introduzione o l'incrostazione di una procedura giudiziale (evitabile) in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi, al riguardo della condanna per responsabilità aggravata  ex III comma dell'art. 96 c.p.c., il Giudice Moriconi del Tribunale di Roma, ha chiarito che:

- non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro;


- non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;

- l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per tarare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;

- a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;

- infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.

Nel caso concreto, il Tribunale ha, infine, condannato la compagnia di assicurazioni, che ha resistito alla domanda attorea omettendo di partecipare al procedimento di mediazione demandata dal giudice ex art. 185 bis, oltre che al risarcimento, come dallo stesso giudice quantificato ed indicato nella proposta di conciliazione, ed oltre al pagamento delle spese del giudizio e la condanna all'ulteriore versamento all'erario di una somma pari all'importo del contributo unificato, anche al pagamento di una somma di danaro, a titolo di indennizzo ex art. 96, III comma, c.p.c., equitativamente determinata nel misura del doppio dell'importo liquidato per i compensi defensionali.

Vai alla sentenza del Tribunale di Roma, XIII sez. civ., Giudice Moriconi, 29.05.2014