Giovedì 20 novembre 2014
Dal 2015 ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali e le ferie dei magistrati.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
La legge n. 162 del 10 novembre 2014, di conversione del decreto legge Orlando, ha stabilito che dal prossimo anno il periodo di sospensione feriale dei termini processuali sarà di 31 giorni anzicchè degli attuali 45.
La sospensione dei termini processuali inizierà, pertanto, il 1 agosto e terminerà il 31 agosto di ogni anno e non più il 15 settembre come accaduto sino ad oggi. Naturalmente, ove il decorso del termine processuale cada durante il periodo di sospensione feriale il suo inizio è differito al 1 settembre.
Lo stesso articolo 16 della legge 162/2014 che ha modificato l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini porocessuali durante il periodo feriale) ha modificato, al secondo comma, anche la legge 2 aprile 1979, n. 97, introducendo, dopo l'art. 8, un nuovo articolo (art. 8 bis) che prevede la riduzione a 30 giorni del periodo annuale di ferie (oggi di 45 giorni) per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonchè per gli avvocati e procuratori dello Stato.
Vai agli art. 1, l. 742-1969 e art. 8 bis, l. 97-1979.
La sospensione dei termini processuali inizierà, pertanto, il 1 agosto e terminerà il 31 agosto di ogni anno e non più il 15 settembre come accaduto sino ad oggi. Naturalmente, ove il decorso del termine processuale cada durante il periodo di sospensione feriale il suo inizio è differito al 1 settembre.
Lo stesso articolo 16 della legge 162/2014 che ha modificato l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini porocessuali durante il periodo feriale) ha modificato, al secondo comma, anche la legge 2 aprile 1979, n. 97, introducendo, dopo l'art. 8, un nuovo articolo (art. 8 bis) che prevede la riduzione a 30 giorni del periodo annuale di ferie (oggi di 45 giorni) per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonchè per gli avvocati e procuratori dello Stato.
Vai agli art. 1, l. 742-1969 e art. 8 bis, l. 97-1979.