PUR SE IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE, LA MOGLIE NON HA DIRITTO ALLA META' DELL'IMMOBILE COSTRUITO DAL MARITO SUL SUO TERRENO.

Con la sentenza n. 20508 depositata il 30 settembre 2010, la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui la proprietà dell'immobile costruito in costanza di matrimonio, pur in regime di comunione legale dei beni, sul terreno di proprietà esclusiva del marito segue i principi dell'accessione. Il regime di comunione legale dei beni, quindi, non è sufficiente a superare la regola dell'attrazione giuridica dell'accessione. Ove il coniuge dimostri di aver contribuito effettivamente alla realizzazione della costruzione con denaro proprio o di proprietà comune, giammai potrà rivendicare la proprietà del cespite ma soltanto vantare il diritto al rimborso di quanto contribuito. La Corte ha, dunque, precisato che “la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. L'altro coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese, è onerato della prova d'aver conferito il proprio apporto economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni; di contro il coniuge proprietario non è tenuto a dimostrare d'aver impiegato denaro personale né personalissimo”.

Corte di Cassazione - I Sezione civile - sentenza 30 settembre 2010 n. 20508 - Presidente Luccioli