L'INFORTUNIO SPORTIVO E' RISARCIBILE SE LA CONDOTTA LESIVA SUPERA IL RISCHIO CONSENTITO ED IL SUO AUTORE VIOLA CONSAPEVOLMENTE LE REGOLE.

Nel caso di infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali a un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da altro partecipante, il comportamento è pacificamente fonte di illecito civile se il fatto lesivo è dolosamente posto in essere in collegamento di mera occasionalità con la gara. Lo ha stabilito il Tribunale di Piacenza nella sentenza n. 404/2010.



Al di fuori di tale ipotesi, perché vi sia responsabilità risarcitoria civilistica è necessario non solo che sia configurabile la violazione delle regole sportive, ma anche che questa violazione sia posta in essere con modalità di rude violenza o irruenza, sleali o tali da mettere coscientemente a rischio l'incolumità dell'avversario, in modo che venga superato il cosiddetto rischio consentito nell'ambito della normale alea derivante dalla partecipazione all'attività sportiva.



Tribunale di Piacenza - Sentenza 1 giugno 2010 n. 404  - Giudice unico Morlini