LA CIRCOSTANZA CHE L'OPERAZIONE IMMOBILIARE E' ATTUATA CON ATTO PUBBLICO NON ESCLUDE, PER IL CONDANNATO PER MAFIA, L'OBBLIGO PERSONALE DELLA COMUNICAZIONE.

Il condannato per mafia ha l'obbligo di comunicare alla polizia tributaria anche le operazioni immobiliari fatte dal notaio. La Corte di Cassazione respinge le ragioni del ricorrente condannato in via definitiva per reati di mafia, che sosteneva di non essere punibile per l'omessa comunicazione (prevista dagli articoli 30 e 31 legge 646 del 1982) a causa della facilità con cui la sua transazione poteva essere rintracciata. Secondo il ricorrente la possibilità di controllo, ampliata anche dalle nuove tecnologie informatiche, lo avrebbe messo al riparo dall'obbligo imposto dalla legge. Ma non basta, si era detto certo che la comunicazione alla polizia tributaria sarebbe avvenuta in modo automatico dal momento che l'operazione era avvenuta ufficialmente in uno studio notarile. Convinzioni a cui la Corte non crede, addossando al ricorrente anche il dolo generico. Gli ermellini specificano che, pur in presenza delle tecnologie per farlo, il controllo dell'ammistrazione è solo eventuale mentre scopo della legge che obbliga all'informazione è quello di renderlo inevitabile. Per finire il collegio di Piazza Cavour esclude l'automatismo tra l'atto pubblico compiuto e la comunicazione, dal momento non non esiste nessuna previsione in tal senso.



Corte di Cassazione - I Sezione penale - Sentenza 16 giugno 2010 n. 23213 - Presidente Chieffi