LA CADUTA SULLE SCALE BAGNATE CONDOMINIALI NON DA' LUOGO A RISARCIMENTO.

Con la sentenza n. 11592 depositata in cancelleria il 13.05.2010, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui per la configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 del codice civile non è sufficiente l'esistenza di una relazione oggettiva tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, sussistendo tale tipo di responsabilità essenzialmente a fronte della precisa ricorrenza di due presupposti: la alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cosiddetta insidia (o trabocchetto), la imprevedibilità ed invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza della situazione di pericolo, subisce un danno. Nella fattispecie, all'esame della Suprema Corte, la presenza di acqua piovana sulle scale condominiali è stata ritenuta "prevedibile" e compatibile con le caratteristiche dell'immobile.

Art. 2051 c.c.

Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 11592 del 13.05.2010 - Presidente Di Nanni