IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE NON COSTITUISCE FURTO MA SOLO UN ILLECITO AMMINISTRATIVO

Penale - Procedimento penale



Il prelievo abusivo di acque sotterranee al demanio regionale integra solo un'ipotesi di illecito amministrativo ed è sanzionato, nel regime vigente, esclusivamente con la sola sanzione amministrativa e non anche a titolo di furto ex art. 624 c.p. Infatti, tra la norma che prescrive la sanzione amministrativa e l'art. 624 c.p. sussiste un'ipotesi di concorso apparente di norme in relazione alla omogeneità della materia. Tuttavia, la norma amministrativa presenta un carattere di specialità rispetto alla fattispecie penale e, quindi, nel caso in il concorso trova definizione, con l'individuazione della norma applicabile, alla luce del disposto di cui all'art. 9 della L. n. 689 del 1981 il quale stabilisce che, in caso di concorso tra illeciti amministrativi e penali, la norma speciale prevale su quella di carattere generale. Pertanto, nel caso de quo, la questione viene risolta in favore della qualificazione del fatto come illecito amministrativo e non penale in quanto è la norma penale ad essere generale e quella amministrativa speciale.



Tribunale di Ruvo di Puglia, Sen. n. 12 del 14 gennaio 2010