Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti delle Autorità straniere - Articoli 796 - 805

Art. 796. (1)[(Giudice competente)
Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione. La dichiarazione di efficacia puo' essere chiesta in via diplomatica, quando cio' e' consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocita'. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della Corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda. L'intervento del pubblico ministero e' sempre necessario.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.

Art. 797. (1)[(Condizioni per la dichiarazione di efficacia)
La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta: 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e' stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano; 2) che la citazione e' stata notificata in conformita' alla legge del luogo dove si e' svolto il giudizio ed e' stato in essa assegnato un congruo termine a comparire; 3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia e' stata accertata e dichiarata validamente in conformita' della stessa legge; 4) che la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e' stata pronunciata; 5) che essa non e' contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano; 6) che non e' pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera; 7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ai fini dell'attuazione il titolo e' costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.

Art. 798. (1)[(Riesame del merito)
Su domanda del convenuto la Corte di appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza e' stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395. In questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.

Art. 799. (1)[(Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente)
La sentenza straniera puo' essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera e' fatta valere. Ma, se vi procede la Corte d'appello competente a norma dell'articolo 796, l'efficacia della sentenza puo' essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti. Se la parte contro la quale e' fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell'articolo precedente, il giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla Corte d'appello competente.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.

Art. 800. (1)[(Sentenze arbitrali straniere)
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'estero, purche' non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell'articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorita' giudiziaria.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 801. (1)[(Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione)
Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, e' attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.

Art. 802. (1)[(Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nelle Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero. Se l'assunzione dei mezzi di prova e' chiesta dalla parte interessata, l'istanza e' proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione e' domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica. La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.

Art. 803. (1) [(Esecuzione richiesta in via diplomatica)
Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice puo' nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.

Art. 804. (1)[(Atti pubblici ricevuti all'estero)
L'efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero e' dichiarata con sentenza della Corte d'appello del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo accertamento che l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale e' stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.

Art. 805. (1)[(Notificazione di atti giudiziari di autorita' straniere)
La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita' straniere o di altri atti provenienti da uno stato estero e' autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire. La notificazione richiesta in via diplomatica e' eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.