Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 22238 depositata il 21 ottobre 2009 hanno stabilito che i figli minori devono essere ascoltati dal giudice chiamato a decidere a chi affidarli tra i coniugi separati e in lite con l'unica eccezione della possibilità di pregiudizio per il minore derivante dall'audizione.
Con la stessa sentenza il Supremo Collegio ha precisato che appartiene al giudice italiano la competenza a decidere sulla revisione dell'affidamento dei figli minori se la loro stabile residenza è sempre stata in Italia e anche se, poco prima dell'inizio del procedimento, la madre si è trasferita con loro all'estero.