Titolo IV - Definizione del procedimento - Art. 559 - 567

Art. 559. Dibattimento.
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

[Art. 560.] (1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

[Art. 561.] (1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

[Art. 562.] (1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

[Art. 563.] (1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

[Art. 564.] (1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

[Art. 565.] (1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

[Art. 566.] (1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

[Art. 567.] (1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479.