Può essere assolto il padre che, versando in difficili condizioni economiche, abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex moglie ed ai propri figli minori, versando un contributo ridotto rispetto a quello stabilito dal giudice in sede di separazione ed in ritardo, pur non avendo mai richiesto, come possibile, un provvedimento giudiziale di riduzione dell'assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33492 del 27 agosto 2009, travolge un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità volto a responsabilizzare, sanzionandoli, i genitori inadempienti nel versamento dell'assegno di mantenimento. Si tratta, comunque, di una pronuncia per ora isolata del tutto contrastante anche con la giurisprudenza di merito.