Non commette il reato di invasione di edifici chi, pur senza titolo, continua il godimento di un immobile.

Con la sentenza n. 23756 depositata l'8.06.2009 la Suprema Corte ha chiarito che non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici altrui, di cui all'art. 633 cod. pen., la condotta di chi abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte della vedova assegnataria dello stesso, che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, non rilevando la insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l'assenza del dolo specifico che per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile.