Lo spacciatore risponde della morte dell'assuntore di droga solo se sussiste la colpa in concreto.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22676 del 22.01.2009, sanciscono, ai fini della configurabilità del delitto ex art. 586 -considerata sovente ipotesi speciale di aberratio delicti plurilesiva-, ed in ossequio all’art. 27 Cost. ed al principio di colpevolezza, la necessità di una valutazione della colpa in concreto, non essendo più applicabile l’antico brocardo latino “qui in re illecita versatur respondit etiam pro casu”.



In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale.