IL GIUDICE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE L'ISTANZA DI RINVIO DEL DIFENSORE PERVENUTA VIA FAX IN CANCELLERIA.

Con la sentenza n. 37535 del 24 settembre 2009, il Supremo Collegio ha accolto il ricorso di un avvocato che aveva fatto istanza di rinvio del dibattimento perché impossibilitato a partecipare per via di un concomitante impegno professionale, trasmettendo alla cancelleria, via fax, il giorno stesso della udienza ma prima del suo inizio, la comunicazione dell'impedimento. La Corte ha stabilito che, in tali casi, il giudice ha l'obbligo di esaminare l'istanza tempestivamente pervenuta in cancelleria.