LA MANCATA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O DEMANDATA IMPONE LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA'.

Mercoledì 25 marzo 2015

La mancata comparizione personale delle parti nel procedimento di mediazione obbligatoria o demandata impone la declaratoria di improcedibilità.


Con una interessante ed articolata decisione depositata il 9 marzo 2015, il Tribunale di Vasto (Giudice Dott. Fabrizio Pasquale) ha, per la prima volta, affrontato la questione delle conseguenze della mancata comparizione personale delle parti nel procedimento di mediazione, sia obbligatoria, ex art. 5, I comma, D.Lgs. n. 28/2010, sia demandata, ex art. 5, II comma, D.Lgs. n. 28/2010, concludendo per la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale proposta per il mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda.

Il Giudice parte dall'esame della natura della mediazione rilevando in essa l'obiettivo di riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto attraverso la necessità di una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. "Nella mediazione è fondamentale, infatti, la percezione delle emozioni nei conflitti e lo sviluppo di rapporti empatici ed è, pertanto, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto. Il mediatore deve comprendere quali siano i bisogni , gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti e questi sono profili che le parti possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori (che comunque assistono la parte) ... La mediazione può dar luogo ad un negozio o ad una transazione , ma l'attività che porta all'accordo ha natura personalissima e non è delegabile".

Il Giudice evince, altresì, la necessità della personale comparizione delle parti innanzi al mediatore dalla previsione normativa dei plurimi livelli informativi alle parti sulla funzione e le modalità della mediazione che rendono impensabile il verificarsi della condizione di procedibilità con il solo incontro tra gli avvocati e il mediatore ed addirittura "irrazionale" nella mediazione demandata avendo già il giudice svolto la valutazione di 'mediabilità' del conflitto.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Vasto ha, conseguentemente, ritenuto che, sia per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma I bis, D. Lgs. n. 28/2010, sia per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, II comma, "è necessario - ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda - che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8) all'incontro con il mediatore" e che, pertanto, la parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l'onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione e "solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l'invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata". 

Rilevata la mancata comparizione personale dell'attore, oltrechè del convenuto, nella procedura di mediazione, nella specie demandata, e ritenuta insufficiente a soddisfare la condizione la sola presenza dei difensori, il Tribunale ha dichiarato la improcedibilità della domanda.

Vai alla sentenza del Tribunale di Vasto 9 marzo 2015 n. 130