L'organizzatore di viaggi è responsabile di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore quando i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi alla esecuzione del viaggio o del soggiorno, seppure effettuati da terzi, abbiano prodotto conseguenze pregiudizievoli al viaggiatore ed è tenuto al risarcimento del danno se non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. A tal uopo deve, invero, rilevarsi che le effettive caratteristiche del viaggio e del soggiorno offerto devono corrispondere a quelle rese note al turista sin dalla fase delle trattative contrattuali descritte nei cataloghi e che il tour operator sia responsabile a titolo di inadempimento contrattuale, anche parziale, dei propri obblighi di organizzazione, qualora i servizi forniti siano di qualità inferiore o inadeguati rispetto a quelli promessi. (Nella specie, accertato il disagio subito dagli attori e riconosciuta la responsabilità dell'organizzatore quanto, in particolare, ai servizi di trasporto, consegue il risarcimento del danno derivato).
Giudice di pace di Bologna - Sez. 3, Sen. n. 20410 del 04 febbraio 2010, Presidente Nanni