LA NOTIFICAZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATO PRIVO DELL'AUTORIZZAZIONE NON E' INESISTENTE MA SOLO NULLA

Civile - Notificazioni



In materia di notificazione, l'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, per violazione della legge n. 53/1994 e la sua inefficacia per inosservanza del termine di cui all'art. 644 c.p.c., deve essere rigettata, in quanto, secondo giurisprudenza oramai consolidata l'attività di notificazione posta in essere da avvocati privi dei requisiti richiesti dalla l. n. 53/94, è da considerarsi nulla e non inesistente, conseguentemente, la nullità è sanata ogniqualvolta vi sia regolare e tempestiva costituzione dell'intimato in quanto viene così raggiunto lo scopo della notificazione stessa.

Tribunale di Lodi, Sen. n. 45 del 20 gennaio 2010, Presidente Giannelli