I GESTORI DI TELEFONIA MOBILE DEBBONO CONSENTIRE LA PORTABILITA' DEL NUMERO ENTRO TRE GIORNI.

Con la ordinanza depositata il 15.09.2009 il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del TAR Lazio del 18.06.2009 che, su ricorso dei gestori Vodafone e Telecom, ha dichiarato la illegittimità della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni n. 78/08/CIR che ha stabilito il termine massimo di tre giorni per consentire la portabilità del numero di telefonia mobile in caso di cambio gestore indipendentemente dal preavviso di trenta giorni per l'esercizio del diritto di recesso stabilito dal decreto legge Bersani n. 7/2007 (convertito nella legge n. 40/2007) per tutti i contratti civili del consumatore.

Il Supremo organo di giustizia amministrativa ha così accolto l'appello proposto dall'Agcom e dalle associazioni di consumatori, precisando che la delibera dell'Autorità non è in contrasto con la legge n. 40/2007 attenendo questa al termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso che può decorrere indipendentemente dall'esecuzione della portabilità del numero ad altro gestore.