LEGITTIMITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA CONDIZIONATA ALLA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE.

Mercoledì 4 marzo 2015

Legittimità della concessione edilizia condizionata alla demolizione di opere abusive.


La Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale, con la sentenza n. 8977 depositata il 2 marzo 2015 (Pres. Mannino - Est. Scarcella), ha articolato un'interessante decisione, in ordine alla legittimità di una cosiddetta concessione edilizia "condizionata", in particolare, alla demolizione di opere abusive realizzate ed ostative della regolarità amministrativa dell'opera realizzata,  con cui ha rigettato il ricorso della Procura Generale fiorentina avverso la decisione dei giudici di merito gigliani di assoluzione del pubblico ufficiale dall'imputazione di abuso d'ufficio.
La Corte Suprema, richiamata sul punto anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., Sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 7344) e chiarito di versare in ipotesi diversa da quella della "sanatoria cd. giurisprudenziale" ritenuta pacificamente inammissibile dai giudici di legittimità a differenza della prevalente giurisprudenza dei giudici di Palazzo Spada, ha precisato che deve ritenersi legittima la condizione apposta al titolo abilitativo edilizio, con cui si è subordinato il giudizio di regolarità amministrativa dell'intervento edilizio realizzato, più che all'esecuzione di un ordine demolitorio, all'assunzione di un impegno unilaterale, del richiedente la concessione, alla demolizione di porzioni abusive, in quanto ciò avrebbe consentito, in base al regolamento urbanistico vigente, la realizzazione di interventi edilizi come quello realizzato, compresa la sostituzione edilizia. Il supremo Collegio ha, dunque, ritenuto che la condizione apposta al provvedimento "condizionato" fosse da considerarsi pienamente lecita e legittima in virtù del fatto che il provvedimento amministrativo in questione non ha la natura di una concessione in sanatoria, in senso tradizionale, condizionata, bensì quella di un provvedimento complesso che, da un lato, ha natura demolitoria e ripristinatoria dei luoghi e, dall'altro, mantiene l'autorizzazione rilasciata dalla P.A. comunale all'intervento edile consentito dalle norme vigenti al momento dell'originaria concessione ed al momento attuale, ferme le previste sanzioni pecuniarie a carico del privato ed a favore del Comune. Il provvedimento, in tal guisa prospettato dal pubblico ufficiale, ha, dunque, escluso l'esistenza di quell'intenzionalità del dolo normalmente richiesta per la punibilità dell'agente.

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