Martedì 17 febbraio 2015
Interessi moratori anche con il procedimento di ingiunzione, ma solo dalla notifica del decreto ingiuntivo.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
Il Tribunale di Milano (Giudice Est. Dott. Buffone), con decreto 13.02.2015, ha precisato che la disposizione normativa (introdotta con il decreto Orlando con decorrenza 11.12.2014) di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. in virtù della quale se le parti non ne hanno determinato la misura, gli interessi legali, a decorrere dall'introduzione di un giudizio di cognizione, sono dovuti nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (oggi all'8,05 %) trova applicazione anche quando la domanda giudiziale di pagamento è introdotta con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo atteso che "una interpretazione restrittiva dell'articolo citato contrasta con la stessa scelta del legislatore di avere previsto, espressamente, l'applicazione degli interessi maggiorati anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale (art. 1284 comma V c.c.)". Il Tribunale di Milano, con il decreto in esame, ha conseguentemente disposto la decorrenza degli interessi moratori sulla somma ingiunta a partire dalla notifica, al debitore ingiunto, del decreto ingiuntivo.
Vai al decreto del Tribunale di Milano 13 febbraio 2015
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