IN VIGORE DAL 9 FEBBRAIO LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA.

Martedì 10 febbraio 2015

In vigore dal 9 febbraio la negoziazione assistita obbligatoria.

A partire dal 9 febbraio 2015 l'istituto della  negoziazione  assistita  obbligatoria, introdotto con il c.d. “decreto giustizia” (D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014 del 10 novembre 2014), ha acquistato piena efficacia così come stabilito dall'art. 3, comma 8, in quanto decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge di conversione (11.11.2014).
Da ieri, dunque, sussiste per una parte l’obbligo di invitare, tramite l’avvocato, l’altra parte a nominarsi un avvocato per trovare una soluzione transattiva e stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ex art. 3 comma 1, se intende:
· esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti senza limiti di valore;
· proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti il limite di €  50.000,00;
con l’esclusione delle seguenti controversie:
a. quelle ex art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010, ossia quelle collegate a materie per le quali debba obbligatoriamente esperirsi il procedimento di mediazione e cioè le controversie nei seguenti ambiti:
- Diritti reali quindi proprietà, usufrutto di un terreno, immobile, fabbricato o su cose.
- Divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia.
- Locazione e affitto di aziende;
- Comodato d'uso.
- Responsabilità medica; 
- Responsabilità da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo.
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari.
b. quelle concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, come ad esempio diritto di recesso, mancata consegna ecc.
c. quelle in cui la parte può stare in giudizio personalmente e cioè fino ad € 1.100,00 - cause esenti -  (comma 7).
d. quelle che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati (comma 5). Si tratta di procedimenti – si pensi alla recente normativa in materia di mediazione obbligatoria o ai procedimenti di conciliazione obbligatoria per le controversie di lavoro – che devono continuare ad essere esperiti ed il cui svolgimento avviene parallelamente a quello della nuova negoziazione assistita.
 L’esperimento della negoziazione non è necessario (comma 3):
· nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
· nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
· nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
· nei procedimenti in camera di consiglio;
· nell'azione civile esercitata nel processo penale
Inoltre, l’obbligatorietà dell’esperimento del procedimento di negoziazione assistita “non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale” (comma 4).
 Il procedimento di negoziazione assistita viene avviato con l’invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
L’invito, rivolto alla controparte, ai sensi dell'art. 4, deve:
- essere redatto per iscritto a pena di nullità;
- essere sottoscritto dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore;
- specificare l’oggetto della controversia che, in ogni caso, non può riguardare diritti indisponibili o vertere in materia giuslavoristica;
- contenere l’espresso avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata (art. 96 cpc) e dell’esecuzione provvisoria (art. 642 cpc). 
L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Di conseguenza, il Giudice assegnerà un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito e l’udienza successiva dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa per la durata della procedura di negoziazione e, in ogni caso, non prima di un mese (comma 2, lett. a). Lo stesso rinvio sarà concesso se la procedura è iniziata ma non conclusa.
La condizione di procedibilità si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.
La comunicazione dell’invito, al pari della sottoscrizione della convenzione, sospendono il decorso del termine prescrizionale ed interrompono la decadenza.
L’accordo che definisce la controversia, sottoscritto a pena di nullità dalle parti e dai rispettivi avvocati, con l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, integralmente trascritto nel precetto, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
I difensori, certificano l’autenticità delle firme e la conformità della convenzione alle norme imperative e all’ordine pubblico. 
Gli avvocati e le parti hanno l’obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute.  Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti.
Data l’obbligatorietà dell’assistenza del legale, sarà a carico delle parti il compenso per la prestazione professionale fornita dall’avvocato. Tuttavia viene espressamente escluso il ricorso all’istituto del patrocinio a spese dello Stato (comma 6), a differenza di quanto previsto per la mediazione obbligatoria.
La negoziazione assistita disegnata dalla riforma, oltre ad essere obbligatoria, può anche essere:
a) volontaria (art. 2, comma 1), già in vigore, che può riguardare le parti che hanno una controversia su diritti disponibili, esclusa la materia del lavoro;
b) riguardare «le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio», già in vigore, con procedimento distinto a seconda che:
1. si sia in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave o incapaci. L’avvocato deve avvisare le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare e deve tentare la conciliazione tra i coniugi. Una volta stilato l’accordo raggiunto a seguito della negoziazione, deve essere inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Sono ritenuti invalidi gli accordi economici che abbiano ad oggetto la rinuncia ad un futuro diritto o la limitazione della libertà processuale delle parti – ossia la rinuncia al futuro assegno di divorzio o alla revisione dell’assegno -  in quanto accordi con causa illecita. E’ stato introdotto il successivo controllo ad opera del P.M., che dovrebbe rafforzare la posizione del coniuge debole e della prole.
2. o viceversa, nel qual caso i coniugi possono anche comparire innanzi all’Ufficiale di Sato Civile del Comune per concludere l’accordo. In questo caso, i coniugi possono recarsi presso il Comune di residenza di uno degli sposi o il comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto e, innanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, concludere un accordo di separazione o di divorzio alle condizioni da loro stessi concordate. La stessa cosa può avvenire per la modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio. Tutto ciò, personalmente o con l’assistenza facoltativa di un avvocato. Inoltre, l’accordo non può contenere, dice il 2° comma dell’art. 12, patti di trasferimento patrimoniali e, non essendo chiaro se il termine trasferimento patrimoniale debba essere comprensivo di ogni scambio economico-patrimoniale, in assenza di specifiche indicazioni normative, probabilmente i Comuni non accetteranno accordi per l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento e qualunque altra utilità economica tra i coniugi.