Martedì 10 febbraio 2015
A
partire dal 9 febbraio 2015 l'istituto
della negoziazione assistita obbligatoria, introdotto con il c.d. “decreto giustizia” (D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014 del 10 novembre 2014),
ha acquistato piena efficacia così come stabilito dall'art. 3, comma 8, in
quanto decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge di
conversione (11.11.2014).
Da ieri, dunque, sussiste per
una parte l’obbligo di invitare,
tramite l’avvocato, l’altra parte a nominarsi un avvocato per trovare
una soluzione transattiva e stipulare una convenzione di negoziazione
assistita, ex art. 3 comma 1, se intende:
· esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione
di veicoli e natanti senza limiti di valore;
· proporre in giudizio
una domanda di pagamento a
qualsiasi titolo di somme non eccedenti il limite di € 50.000,00;
con l’esclusione delle seguenti controversie:
a. quelle ex art. 5,
comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010, ossia quelle collegate a materie per
le quali debba obbligatoriamente esperirsi il procedimento di mediazione e cioè le controversie nei seguenti ambiti:
- Diritti reali quindi proprietà, usufrutto di
un terreno, immobile, fabbricato o su cose.
- Divisione, successioni
ereditarie e patti di famiglia.
- Locazione e affitto di aziende;
- Comodato d'uso.
- Responsabilità medica;
- Responsabilità da diffamazione a
mezzo stampa o con altro mezzo.
- Contratti assicurativi, bancari
e finanziari.
b. quelle
concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra
professionisti e consumatori, come ad esempio diritto di recesso, mancata consegna ecc.
c. quelle
in cui la parte può stare in giudizio personalmente e cioè fino ad € 1.100,00 -
cause esenti - (comma 7).
d. quelle
che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione,
comunque denominati (comma 5). Si tratta di procedimenti – si pensi alla
recente normativa in materia di mediazione obbligatoria o ai procedimenti di
conciliazione obbligatoria per le controversie di lavoro – che devono
continuare ad essere esperiti ed il cui svolgimento avviene parallelamente a
quello della nuova negoziazione assistita.
L’esperimento della negoziazione non è
necessario (comma 3):
· nei procedimenti per
ingiunzione, inclusa l'opposizione;
· nei procedimenti di
consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui
all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
· nei procedimenti di
opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
· nei procedimenti in camera
di consiglio;
· nell'azione civile
esercitata nel processo penale
Inoltre, l’obbligatorietà dell’esperimento del procedimento
di negoziazione assistita “non preclude la concessione di provvedimenti
urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale” (comma
4).
Il procedimento di
negoziazione assistita viene avviato con l’invito alla controparte a stipulare
una convenzione di negoziazione assistita.
L’invito, rivolto alla controparte, ai sensi
dell'art. 4, deve:
- essere redatto
per iscritto a
pena di nullità;
- essere
sottoscritto dalla parte personalmente con
firma autenticata dal difensore;
- specificare
l’oggetto della controversia
che, in ogni caso, non può riguardare diritti indisponibili o vertere in
materia giuslavoristica;
- contenere
l’espresso avvertimento che la
mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo
rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della
responsabilità aggravata (art. 96 cpc) e dell’esecuzione provvisoria (art. 642
cpc).
L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale.
L’improcedibilità deve
essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza.
Di
conseguenza, il Giudice assegnerà un termine di 15 giorni per la comunicazione
dell’invito e l’udienza successiva dopo la scadenza del termine previsto dalle parti
nella convenzione stessa per la durata della procedura di negoziazione
e, in ogni caso, non prima di un mese (comma 2, lett. a). Lo stesso rinvio sarà concesso se
la procedura è iniziata ma non conclusa.
La condizione di procedibilità si considera avverata se l’invito
non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione, ovvero
quando è decorso il periodo di
tempo previsto dalle parti nella convenzione per la durata della
procedura di negoziazione.
La comunicazione dell’invito, al pari della sottoscrizione
della convenzione, sospendono il
decorso del termine prescrizionale ed interrompono la decadenza.
L’accordo che definisce la
controversia, sottoscritto a pena di nullità dalle parti e dai rispettivi
avvocati, con l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle
norme imperative e all’ordine pubblico, integralmente trascritto nel precetto, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di
ipoteca giudiziale.
I difensori, certificano
l’autenticità delle firme e la conformità della convenzione alle norme
imperative e all’ordine pubblico.
Gli avvocati e le parti hanno
l’obbligo di comportarsi con lealtà
e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le
dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non
possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo
oggetto. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non
possono essere tenuti.
Data l’obbligatorietà
dell’assistenza del legale, sarà a carico delle parti il compenso per la
prestazione professionale fornita dall’avvocato. Tuttavia viene
espressamente escluso il ricorso all’istituto del patrocinio a spese dello
Stato (comma 6), a differenza di quanto previsto per la mediazione
obbligatoria.
La negoziazione
assistita disegnata dalla riforma, oltre ad essere obbligatoria, può anche
essere:
a) volontaria
(art. 2, comma 1), già in vigore, che può riguardare le parti che hanno una
controversia su diritti disponibili, esclusa la materia del lavoro;
b) riguardare «le
soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti
civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio», già in vigore, con procedimento distinto a
seconda che:
1. si sia in
presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti o portatori di
handicap grave o incapaci. L’avvocato deve avvisare le parti della possibilità
di esperire la mediazione familiare e deve tentare la conciliazione tra i
coniugi. Una volta stilato l’accordo raggiunto a seguito della negoziazione,
deve essere inviato al Procuratore
della Repubblica presso
il Tribunale competente. Sono ritenuti invalidi gli accordi economici che
abbiano ad oggetto la rinuncia ad un futuro diritto o la limitazione della
libertà processuale delle parti – ossia la rinuncia al futuro assegno di divorzio
o alla revisione dell’assegno - in
quanto accordi con causa illecita. E’ stato introdotto il successivo controllo
ad opera del P.M., che dovrebbe rafforzare la posizione del coniuge debole e della
prole.
2. o viceversa,
nel qual caso i coniugi possono anche comparire innanzi all’Ufficiale di Sato
Civile del Comune per concludere l’accordo. In questo caso, i coniugi possono
recarsi presso il Comune di residenza di uno degli sposi o il comune in cui il
matrimonio è stato iscritto o trascritto e, innanzi al Sindaco quale
ufficiale dello stato civile, concludere un accordo di
separazione o di divorzio alle condizioni da loro stessi concordate. La stessa
cosa può avvenire per la modifica delle precedenti condizioni di separazione e
divorzio. Tutto ciò, personalmente o con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
Inoltre, l’accordo non può contenere, dice il 2° comma dell’art. 12, patti di
trasferimento patrimoniali e, non essendo chiaro se il termine trasferimento
patrimoniale debba essere comprensivo di ogni scambio economico-patrimoniale,
in assenza di specifiche indicazioni normative, probabilmente i Comuni non
accetteranno accordi per l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento
e qualunque altra utilità economica tra i coniugi.