Lunedì 17 novembre 2014
Su tutti i ritardati pagamenti maturano gli interessi moratori (8,15 %) in luogo di quelli legali (1,00 %).
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
Definitivamente in vigore ed applicabile ai procedimenti di cognizione introdotti dal prossimo 11 dicembre 2014, la modifica dell'art. 1284 del codice civile.
Uno dei provvedimenti, probabilmente più incisivi, della 'mini' riforma Renzi della giustizia civile. A far data dal prossimo 11 dicembre 2014, avrà vigenza il neo-introdotto quarto comma del novellato articolo 1284 del codice civile che stabilisce il saggio degli interessi legali.
La norma stabilisce che, se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, per ogni pagamento il saggio è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali attualmente fissata nell' 8,15 % (8 % ex dlt 192/2012 + 0,15 tasso di riferimento BCE) in luogo del saggio legale stabilito nell' 1,00 % (D.M. 12.12.2013). La maturazione degli interessi moratori è, tuttavia, condizionata all'introduzione di un procedimento di cognizione ovvero di un procedimento arbitrale (quinto comma).
La disposizione si applica evidentemente ai crediti di qualsiasi natura: dunque, ai crediti ex contractu, a quelli di natura alimentare, a quelli da responsabilità aquiliana, risultando la norma espressamente prevista per combattere il fenomeno (ormai entrato nella prassi quotidiana soprattutto di assicurazioni, banche, enti e debitori, in genere, di somme di rilevante entità) dell'autofinanziamento a basso costo connesso alla durata di un giudizio ordinario di primo grado preferendo, sostanzialmente, di mantenere la disponibilità delle somme cui i debitori sono tenuti al pagamento per un tempo indeterminato al tasso dell' 1% e, naturalmente, lucrando da tale indebita disponibilità.
Con l'introduzione del quarto comma dell'art. 1284 c.c., si verificherà, conseguentemente, un'immediata corsa all'estinzione dei pagamenti dovuti non risultando più conveniente ritardarne l'esecuzione, d'uopo, sanzionata con l'applicazione degli interessi legali nella misura di quelli moratori stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012).
Si ricorda che ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 (e succ. modif.) il saggio degli interessi di mora è fissato nella maggiorazione di otto punti percentuali del tasso di riferimento stabilito dalla BCE (l'ex tasso di sconto).
Deve sottolinearsi che la norma in esame è applicabile a tutti i crediti anche già maturati alla data di entrata in vigore della legge, ma soltanto ove il relativo diritto sia azionato dall'11 dicembre 2014 attraverso un procedimento di cognizione innanzi al giudice ordinario od in sede arbitrale. Stando alla lettera della norma deve, dunque, escludersi il procedimento d'ingiunzione (salva l'opposizione che introdurrebbe il richiesto giudizio di cognizione). Si deve ritenere, viceversa, applicabile anche in caso di giudizio sommario di cognizione (ex art. 702 bis c.p.c.) attesa anche la possibilità per il giudice, prevista dal nuovo articolo 183 bis c.p.c., di mutare ex officio il rito del giudizio ordinario in sommario di cognizione.
Vai al nuovo art. 1284 c.c.
La norma stabilisce che, se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, per ogni pagamento il saggio è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali attualmente fissata nell' 8,15 % (8 % ex dlt 192/2012 + 0,15 tasso di riferimento BCE) in luogo del saggio legale stabilito nell' 1,00 % (D.M. 12.12.2013). La maturazione degli interessi moratori è, tuttavia, condizionata all'introduzione di un procedimento di cognizione ovvero di un procedimento arbitrale (quinto comma).
La disposizione si applica evidentemente ai crediti di qualsiasi natura: dunque, ai crediti ex contractu, a quelli di natura alimentare, a quelli da responsabilità aquiliana, risultando la norma espressamente prevista per combattere il fenomeno (ormai entrato nella prassi quotidiana soprattutto di assicurazioni, banche, enti e debitori, in genere, di somme di rilevante entità) dell'autofinanziamento a basso costo connesso alla durata di un giudizio ordinario di primo grado preferendo, sostanzialmente, di mantenere la disponibilità delle somme cui i debitori sono tenuti al pagamento per un tempo indeterminato al tasso dell' 1% e, naturalmente, lucrando da tale indebita disponibilità.
Con l'introduzione del quarto comma dell'art. 1284 c.c., si verificherà, conseguentemente, un'immediata corsa all'estinzione dei pagamenti dovuti non risultando più conveniente ritardarne l'esecuzione, d'uopo, sanzionata con l'applicazione degli interessi legali nella misura di quelli moratori stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012).
Si ricorda che ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 (e succ. modif.) il saggio degli interessi di mora è fissato nella maggiorazione di otto punti percentuali del tasso di riferimento stabilito dalla BCE (l'ex tasso di sconto).
Deve sottolinearsi che la norma in esame è applicabile a tutti i crediti anche già maturati alla data di entrata in vigore della legge, ma soltanto ove il relativo diritto sia azionato dall'11 dicembre 2014 attraverso un procedimento di cognizione innanzi al giudice ordinario od in sede arbitrale. Stando alla lettera della norma deve, dunque, escludersi il procedimento d'ingiunzione (salva l'opposizione che introdurrebbe il richiesto giudizio di cognizione). Si deve ritenere, viceversa, applicabile anche in caso di giudizio sommario di cognizione (ex art. 702 bis c.p.c.) attesa anche la possibilità per il giudice, prevista dal nuovo articolo 183 bis c.p.c., di mutare ex officio il rito del giudizio ordinario in sommario di cognizione.
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